Licenziamento disciplinare: c’è la reintegra anche se il fatto esiste. Quelle sentenze “abrogative” delle riforme legislative 

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La reintegrazione sul posto di lavoro, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (nella versione modificata dalla legge Fornero, applicabile solo per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015), non è una tutela limitata ai soli casi di inesistenza del fatto contestato sul piano disciplinare; la stessa sanzione deve applicarsi anche nei casi in cui il fatto, pur essendo materialmente esistito, non ha rilevanza disciplinare, oppure non risulta tanto grave da giustificare il licenziamento. 

Questa la sintesi dei principi affermati dalla sentenza del 30 aprile scorso, con cui la Corte D’Appello di Brescia ha reintegrato in servizio un lavoratore licenziato per giusta causa.

Il dipendente, un formatore aziendale, aveva tenuto un atteggiamento aggressivo e litigioso nei confronti dei colleghi che avrebbe dovuto addestrare; a causa di questo atteggiamento, l’azienda era stata costretta a chiedere al lavoratore di cessare la sua attività di formatore, rinunciando al superminimo individuale connesso all’incarico. 

Il lavoratore si era più volte rifiutato di valutare le proposte della società, ed era arrivato ad accusare il datore di lavoro di demansionamento e mobbing; dopo un’estenuante trattativa, il datore di lavoro considerava il rapporto fiduciario definitivamente spezzato, e procedeva al licenziamento per giusta causa.

Il dipendente veniva reintegrato sul posto di lavoro dal Tribunale di primo grado, ma l’azienda ricorreva alla Corte d’Appello di Brescia, chiedendo la conferma della validità del licenziamento o, in subordine, la condanna al solo risarcimento del danno, senza reintegra del lavoratore.

Invocando quanto previsto dall’art. 18 dello Statuto in tema di recesso disciplinare, l’azienda faceva presente che i fatti contestati erano effettivamente avvenuti e quindi, qualora non fossero stati considerati sufficienti a legittimare un licenziamento, avrebbero potuto dare luogo solo a una tutela indennitaria.

La Corte d’Appello respinge questa tesi, evidenziando che la formulazione dell’art. 18 introdotta nel 2012 non circoscriverebbe la sanzione della reintegra alla sola ipotesi di inesistenza del fatto materiale contestato, ma si applicherebbe in tutti gli altri casi in cui manca l’antigiuridicità, l’imputabilità, la volontarietà della condotta.

La sentenza aggiunge che deve escludersi l’applicazione della tutela meramente indennitaria anche per le infrazioni disciplinari che, pur materialmente sussistenti, si risolvano in violazione minima delle regole; in altre parole, secondo i giudici d’appello, la tutela indennitaria non può applicarsi quando risulti evidente l’abbaglio del datore di lavoro, o il suo torto palese, o la pretestuosità della contestazione.

Questa pronuncia sovverte la lettura  che è stata data alle norme della legge n. 92/2012 da una parte maggioritaria della dottrina e della giurisprudenza (si pensi all’autorevole intervento con cui la Corte di Cassazione ha affermato principi molto diversi). Secondo questa lettura, come si diceva maggioritaria, le riforma Fornero ha confinato la tutela reintegratoria ai soli casi in cui il fatto materialmente non sussiste oppure a quelli in cui il CCNL prevede una sanzione conservativa.

Le conclusioni cui giunge la Corte di Brescia non avrebbero, in ogni caso, potuto essere identiche qualora la vicenda avesse interessato un lavoratore soggetto alla normativa sulle “tutele crescenti” (d.lgs. n. 23/2015). 

Secondo tale normativa, la reintegra si applica esclusivamente ai casi di inesistenza “materiale” del fatto (di cui deve essere data prova in giudizio), e il giudizio sulla proporzionalità della sanzione impatta sulla validità del licenziamento ma non sulla scelta tra risarcimento o reintegrazione.

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