Il distacco dei lavoratori in Svizzera: il punto sulle regole 

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Stefania Cordeddu

Il distacco con la Svizzera

Con la circolare n. 92 del 7.05.2015, l’INPS ci informa, che il Regolamento UE n. 465/2012 sarà applicato anche nei distacchi con la Svizzera.

La Comunità Europea con la Decisione n. 1/2014 a modificato il precedente Accordo CH-UE, tra Comunità Europea e Confederazione Svizzera, sulla libera circolazione delle persone, inserendo tra le disposizioni applicabili alla Svizzera quelle contenute nel Regolamento UE n. 465/2012. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2015 trovano applicazione anche nei rapporti con la Svizzera il Regolamento UE n. 465/2012 e le disposizioni amministrative e operative emanate dell’INPS con la circolare n. 115/2012.

Come si attuerà il distacco di un lavoratore in Svizzera?

 

Per poter rispondere al quesito è essenziale prendere le premesse dalla circolare n. 115/2012, la quale effettua alcune distinzioni, tra:

Le norme particolari applicabile per il personale dipendente da imprese operanti nel settore dell’aviazione civile e le norme applicabili nel caso di esercizio di un’attività subordinata in due o più stati membri.

• Per norme particolari applicabili per il personale dipendente da imprese operanti nel settore dell’aviazione civile, il Regolamento UE n. 465/2012 ha previsto che la base di servizio costituisca il criterio per la determinazione della normativa applicabile al personale degli equipaggi di condotta e di cabina. Si definisce come base di servizio il luogo designato dall’operatore per ogni membro d’equipaggio, dal quale il medesimo membro d’equipaggio solitamente inizia e conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio. Inoltre lo stesso regolamento precisa che un’attività svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo o merci è considerata un’attività svolta nello stato membro in cui è situata la base del servizio. L’istituzione competente per la determinazione della legislazione applicabile, in questi casi, è l’Istituzione competente dello stato membro di residenza della persona interessata ed è tenuta a rilasciare su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore, un attestato relativo alla legislazione applicabile.

 

• Nel caso di esercizio di un’attività subordinata in due o più stati membri, la persona che esercita abitualmente tale attività subordinata è soggetta alla legislazione dello stato membro di residenza, se esercita, però, una parte sostanziale della sua attività in tale stato. In caso contrario la legislazione da applicare è determinata neiseguenti modi:
▪ se la persona è alle dipendenze di un impresa o di un datore di lavoro, si applica la legislazione dello stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio.
▪ se la persona è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo stato membro, si applica la legislazione di tale stato.
▪ se la persona è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due stati membri, di cui uno è lo stato membro in cui detta persona risiede, si applica la legislazione dello stato membro diverso dallo stato membro in cui la persona risiede.
▪ se la persona è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in stati membri diversi dallo stato membro in cui detta persona risiede, si applica la legislazione dello stato membro di residenza della persona.

Per quanto concerne l’individuazione della sede legale o del domicilio dell’impresa o del datore di lavoro s’intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziale dell’impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale.

In conclusione a decorrere dal 1 gennaio 2015 la citata normativa, in materia di distacco si applicherà anche nei rapporti con la Svizzera.

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