Contratto di ricollocazione: le sperimentazioni regionali

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Gianni Bocchieri

Definito come misura di politica attiva, le Regioni possono sicuramente disciplinare il contratto di ricollocazione con propri provvedimenti, in modo da renderlo più coerente e più aderente alla loro organizzazione del mercato del lavoro.

A seguito dell’approvazione della disciplina nazionale del contratto di ricollocazione, alla Regione Lazio ed alla Regione Lombardia che ne avevano anticipato alcuni principi fondamentali, si sono ora aggiunte la Regione Sicilia, che ha già adottato una compiuta regolamentazione del suo contratto di ricollocazione sostanzialmente analoga a quella della Regione Lazio e la Regione Sardegna, che ha approvato delle linee guida per la sperimentazione del contratto di ricollocazione rivolto prioritariamente ai lavoratori in mobilità in deroga. Infatti, la Regione Sardegna ha individuato quali destinatari del contratto di ricollocazione coloro che dal 2014 hanno beneficiato per la prima volta della mobilità in deroga e che da un periodo relativamente breve sono fuoriusciti dal mercato del lavoro.

Al di là delle diverse scelte in merito alla platea dei destinatari, la disciplina nazionale e quelle regionali presentano diversi aspetti di mancato raccordo che dovranno trovare la loro composizione nel momento in cui sarà reso operativo il contratto di ricollocazione a livello nazionale con il prossimo decreto delegato del Jobs Act sulle politiche attive del lavoro e sulla costituzione dell’Agenzia Nazionale per l’Occupazione.

Il punto di divergenza principale tra la disciplina nazionale del contratto di ricollocazione e le sue prime applicazioni regionali riguarda il ruolo dei servizi al lavoro. La regolamentazione nazionale prevede che il contratto di ricollocazione possa essere indistintamente stipulato dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati, purché completino la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità (profiling). Invece, nella disciplina della Regione Lazio e della Regione Sicilia, per effettuare il profiling e per ricevere le informazioni necessarie sugli operatori accreditati, il beneficiario deve prima rivolgersi al Centro Pubblico per l’Impiego, a cui è anche affidato un ruolo di vigilanza e controllo sul corretto adempimento degli obblighi del contratto di ricollocazione. Solo dopo, il beneficiario può liberamente scegliere il soggetto accreditato che dovrà accompagnarlo nella ricollocazione. Questa differenza riflette una diversa visione organizzativa del mercato del lavoro. La disciplina nazionale è aperta anche ad un assetto organizzativo competitivo, in cui operatori pubblici ed operatori privati intervengono con pari attribuzioni e prerogative, per il raggiungimento dei risultati occupazionali che consentono loro di incassare la dote individuale di ricollocazione. Invece, le discipline regionali di Lazio e Sicilia prefigurano un sistema cooperativo e complementare tra operatori pubblici ed operatori privati, con una netta separazione di funzioni: i CPI svolgono funzioni di accoglienza, di presa in carico e di profiling, mentre ai soggetti privati viene affidata l’erogazione dei servizi specialistici. Questa diversa organizzazione rispecchia le modalità di accreditamento adottate dalle due regioni: che riservano ai CPI funzioni esclusive in determinate materie tra cui il riconoscimento, certificazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione, la sottoscrizione del patto di servizio e le procedure di profiling.

Altra differenza sostanziale riguarda le modalità di remunerazione degli operatori accreditati: la disciplina nazionale prevede il pagamento della dote solo a risultato occupazionale raggiunto, mentre le regole adottate nel Lazio, Sicilia e Sardegna prevedono che una parte della dote, pari al 20% nel caso di Lazio e Sicilia e al 25% nel caso della Sardegna, sia riconosciuta a “processo” e la restante parte a risultato. Cambia in base a ciascuna regione la definizione di quando si considera raggiunto il risultato occupazionale (V. TABELLA).

Invece, sono sostanzialmente identiche le previsioni dei contenuti del contratto di ricollocazione che consiste nel diritto del beneficiario di ottenere un’assistenza qualificata per l’inserimento o il reinserimento lavorativo, correlata all’obbligo di partecipare attivamente alle iniziative proposte.

Infine, anche le discipline regionali stabiliscono una sanzione in caso di inadempimento da parte del soggetto beneficiario ovvero introducono la cosiddetta “condizionalità”, che prevede la decadenza dalla fruizione della prestazione nel caso di mancata partecipazione alle iniziative proposte dai soggetti privati e nel caso di perdita dello stato di disoccupazione (art. 4 d.lgs. 181/2000), ossia nel caso di rifiuto di una politica attiva e di una congrua offerta di lavoro (l’art. 4 della L. 92/2012). Nel caso della Regione Sicilia la decadenza dovrà essere deliberata da una Commissione arbitrale costituita all’interno di ciascun CPI. La condizionalità prevede dapprima un dimezzamento dell’importo del voucher e, successivamente, nel caso in cui la Commissione arbitrale certifichi per la seconda volta un inadempimento da parte del soggetto beneficiario, la decadenza dal voucher e da tutti i servizi previsti dal contratto di ricollocazione.

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE ART. 17 D. LGS. 22/15 REGIONE LAZIO DGR 632/14 REGIONE SICILIA REGIONE SARDEGNA LINEE GUIDA REGIONE LOMBARDIA DOTE UNICA LAVORO
SOGGETTI BENEFICIARI Soggetti in stato di disoccupazione Disoccupati, disoccupati e inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo Disoccupati, disoccupati e inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo. Prioritariamente lavoratori in mobilità in deroga Disoccupati e occupati percettori di sostegno al reddito, giovani inoccupati.
SERVIZI COMPETENTI Servizi per il lavoro pubblici e soggetti privati accreditati. CPI prima accoglienza e profiling

poi operatore privato accreditato per servizi specialistici.

CPI, poi operatore privato accreditato per servizi specialistici, Centro Servizi per il Lavoro (CSL) profilazione e riconoscimento voucher. Il servizio per il lavoro pubblico o privato accreditato senza distinzione
DURATA DEL C.R. Non prevista Al massimo 6 mesi salvo proroga. Al massimo 6 mesi, salvo proroga di altri 6 mesi. Non disciplinata. Da 3 a 6 mesi in base a fasce di destinatari.
DECADENZA – mancata partecipazione – rifiuto offerta congrua

– perdita stato disoccupazione.

. – mancata partecipazione – rifiuto offerta congrua

– perdita stato disoccupazione.

– mancata partecipazione – rifiuto offerta congrua

– perdita stato disoccupazione.

Il comprovato inadempimento degli obblighi previsti dal contratto – per perdita requisiti

– per rinuncia.

REMUNERAZIONE SOGGETTI ACCREDITATI

 

A risultato 20% a processo e 80% a risultato 20% a processo e 80% a risultato 25% a processo 75%  a risultato ottenuto.

Max 4.000 €

– Per la sola fascia 3 parte dei servizi riconosciuta a processo e parte a risultato

– per le altre fasce a risultato occupazionale conseguito.

DEFINIZIONE RISULTATO OCCUPAZIONALE Contratto  a t.i. o termine minimo 6 mesi, anche in somministrazione. Contratto a t.i. e a termine minimo 6 mesi, anche con proroghe, a partire da un contratto di minimo 2 mesi. Contratto a t.i. e a termine minimo 6 mesi.. Rapporto di lavoro subordinato a t.i o t.d., anche in somministrazione, di almeno 180 gg  e avvio all’autoimprenditorialità.

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