Licenziamenti collettivi: come si calcolano le soglie secondo la Corte Europea

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Ai fini del superamento della soglia che trasforma il licenziamento da individuale plurimo a collettivo (con l’obbligo conseguente di rispettare le procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla Direttiva comunitaria 98/59/CE) , il legislatore nazionale deve conteggiare solo i recessi intimati nella singola unità produttiva dove lavora il dipendente, senza tenere conto di quelli attuati presso gli altri stabilimenti; resta ferma la facoltà per ciascuno Stato Membro di adottare una nozione più restrittiva, ma questa opzione non è imposta dal diritto comunitario. 

Con queste massime la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 30 aprile scorso (causa c 80/2014), ricostruisce alcuni concetti essenziali in materia di licenziamenti collettivi.

La questione nasce nel Regno Unito, dove due catene di negozi, a causa di una profonda crisi economica che le ha investite, hanno licenziato migliaia di dipendenti.

Una delle dipendenti licenziate, insieme al sindacato cui è iscritta, ha portato in giudizio le società, sostenendo che il licenziamento era viziato, per mancata adozione della procedura prevista dalla legge per i licenziamenti collettivi.

Le aziende si sono difese evidenziando che i licenziamenti sono stati intimati senza procedura collettiva in quanto, nell’ambito di ciascuno dei singoli negozi della catena, non hanno mai interessati 20 o più dipendenti (questa la soglia fissata dalla direttiva comunitaria per il licenziamento collettivo). 

La Corte d’Appello inglese si è rivolta alla Corte di Giustizia Europea per sapere se il calcolo della soglia dei 20 licenziamenti deve essere considerare i licenziamenti effettuati nell’insieme degli stabilimenti del datore di lavoro, oppure se deve includere solo quelli effettuali nel singolo stabilimento.

La Corte di Giustizia risponde a questo quesito chiarendo che, quando l’impresa è composta di da più entità, si deve considerare come “stabilimento” solo l’entità presso cui lavorano i lavoratori colpiti da licenziamento; viene quindi respinta la tesi, maggiormente garantista per i lavoratori, che propone di considerare, ai fini del raggiungimento della soglia, il numero totale dei licenziamenti effettuati in tutti gli stabilimenti dell’impresa.

Questa lettura, secondo la sentenza, comporterebbe oneri molto diversi per le imprese a seconda dello Stato membro interessato, e quindi andrebbe nella direzione contraria all’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione di equiparare tali oneri in tutti gli Stati membri.

Pertanto, conclude la Corte, la nozione di stabilimento indica l’unità alla quale i lavoratori colpiti dal licenziamento sono addetti per lo svolgimento dei loro compiti; spetta al giudice del rinvio determinare in concreto quando ci si trova di fronte a tale situazione. Questa lettura, precisa la Corte di Giustizia, non impiedisce agli Stati membri di adottare, sulla base delle nozione comunitaria, dellle norme nazionali che, senza ridurre il livello minimo di tutela, risultino più favorevoli ai lavoratori.  

La legislazione italiana rientra proprio in questa fattispecie, in quanto la normativa sui licenziamenti collettivi (la legge n. 223/1991) ha introdotto criteri più restrittivi rispetto a quelli comunitari, con soglie molto più basse. Questo impianto resta inalterato a seguito dell’emanazione della pronuncia, anche se questa potrà avere riflessi in sede giudiziale, per dirimere le controversie nella quali si discute intorno alla nozione di “unità produttiva”.

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