Stefania Cordeddu
In particolare, risponde all’istanza:
Il Ministero in via preliminare:
Da quanto premesso,nell’Interpello in esame, si afferma la conformità con il dato normativo, di considerare le ipotesi di licenziamento disciplinare quale fattispecie della disoccupazione involontaria con conseguente riconoscimento della NASpI. Questo perché l’adozione del provvedimento disciplinare è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore e costituisce esercizio del potere discrezionale.
In relazione alla nuova procedura dell’offerta di conciliazione agevolata il Ministro ritiene possibile riconoscere al lavoratore che accetta l’offerta, il trattamento indennitariodella NASpI. Questo perché l’accettazione dell’offerta non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento e comporta esclusivamente la rinuncia all’impugnativa dello stesso. Tale fattispecie, pertanto, viene intesa come ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro.
In conclusione sono ammessi alla fruizione del trattamento della NASpI sia i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia quelli che abbiano accettato l’offerta economica del datore di lavoro.