Il ministero del lavoro, con una circolare emanata il 9 aprile (n. 14/2015) prende posizione contro il fenomeno, pubblicizzato in maniera abbastanza incauta da un volantino diffuso nel territorio modenese, dei c.d. “interinali con contratto rumeno”.
La circolare del Ministero non aggiunge nulla di nuovo al quadro normativo – non potrebbe essere altrimenti – ma compie una ricognizione molto utile delle norme che regolano la somministrazione transnazionale di manodopora, evidenziando anche le sanzioni applicabili verso chi utilizza in maniera fraudolenta o irregolare questo strumento.
La circolare ricorda che, sulla base del combinato disposto del d.lgs. n. 72/2000, del d.lgs. n. 276/2003 e delle direttive comunitarie intervenute sul tema, è vietata l’erogazione di trattamenti economici che non rispettino integralmente i contratti collettivi italiani applicati dall’impresa utilizzatrice, così come è preclusa l’applicazione di condizioni di lavoro complessivamente inferiori rispetto a quelle previste dalla legge nazionale.
La circolare chiarisce che, in applicazione di questi principi, sono disciplinati dalla normativa italiana i periodi di riposo, le ferie, i minimi retributivi, lo straordinario, le misure di salute e sicurezza sul lavoro, e i principi di non discriminazione tra uomo e donna; inoltre, verso i lavoratori somministrati devono essere applicate tutte ulteriori regole di tutela previste dalla normativa italiana, anche se non rientranti nell’elenco.
La circolare indica agli ispettori del lavoro quali sono gli strumenti da utilizzare per reprimere eventuali abusi.
In primo luogo, per tutelare i crediti retributivi dei lavoratori che operano sulla base di una somministrazione transnazionale, il personale ispettivo può adottare la diffida accertativa (art. 12 d.lgs. 124/2014).
Inoltre, l’eventuale violazione delle norme che fissano gli intervalli minimi di riposo e la durata annua delle ferie è sanzionabile sia con provvedimenti amministrativi, sia con l’istituto della prescrizione (art. 15 d.lgs. 14/2014). Allo stesso modo, eventuali violazioni su salute e sicurezza sul lavoro, maternità, lavoro minorile e parità tra i sessi rientrano possono essere sanzionati sulla base delle norme italiane.
La circolare ricorda agli ispettori il contenuto della direttiva n. 67 del 2014 (c.d. direttiva Enforcement), con la quale sono state approvate norme finalizzate a facilitare lo scambio di informazioni tra gli organi competenti, nei diversi stati membri, a vigilare sui fenomeni di distacco e somministrazione di lavoro su base transnazionale.
Infine, la circolare invita gli organi ispettivi ad avviare apposite campagne informative, finalizzate ad illustrare i rischi conseguenti dalla violazione delle norme sulla somministrazione transnazionale di lavoro.
(Giampiero Falasca, Il Sole 24 Ore, 10 aprile 105)