(Il Sole 24 Ore, G. Falasca, 9.04.15)
Ha fatto molto rumore il volantino pubblicitario diffuso nei giorni scorsi, nel quale una (sedicente) agenzia per il lavoro proponeva, per ridurre il costo del lavoro, le prestazioni di “lavoratori interinali con contratto rumeno”, garantendo alle imprese alcuni presunti benefit quali uno stipendio ridotto, l’assenza di tredicesima, quattordicesima, i mancati costi per assenteismo, e così via.
La vicenda merita alcuni commenti dal punto di vista strettamente normativo, in quanto il problema delle regole applicabili nei confronti dei lavoratori somministrati in Italia da parte di Agenzie per il lavoro straniere si pone spesso, seppure con modalità meno smaccatamente illecite.
Il primo problema che si pone in questi casi riguarda l’autorizzazione dell’Agenzia per il lavoro straniera ad operare nel nostro Paese.
La normativa italiana sulle autorizzazioni è tra le più rigorose nel territorio europeo, ma non vale per le imprese straniere, le quali devono attenersi alle regole del paese di origine.
Come ha chiarito il Ministero del lavoro (interpello n. 31/ 2014), infatti, le agenzie di somministrazione operanti in un altro Stato Membro dell’Unione Europea non sono tenute a richiedere al Ministero del lavoro italiano l’autorizzazione allo svolgimento della relativa attività, se nel loro Paese di origine hanno richiesto ed ottenuto una valida autorizzazione.
Il Ministero ha anche precisato che tali Agenzie devono aver prestato, nel paese di origine, una garanzia fideiussoria analoga a quella imposta alle agenzie aventi sede nel territorio italiano.
Questo principio dovrebbe essere applicato fino in fondo: se nel paese di origine tale garanzia è richiesta, ma copre solo somme di entità non congrua a tutelare i diritti dei lavoratori, non dovrebbe considerarsi rispettata la condizione. La questione è ancora aperta, in quanto il Ministero del lavoro su questo punto specifico non ha preso posizione.
La normativa è meno incerta e, anzi, è molto chiara, in merito ai trattamenti che devono essere applicati ai lavoratori somministrati in Italia da parte agenzie straniere.
L’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 stabilisce senza incertezze che il lavoratore che svolge una missione di lavoro sulla base di un contratto di somministrazione deve ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
Questa disposizione, ritoccata nel 2012, quando è stata resa ancora più aderente alla normativa comunitaria, vale per qualsiasi agenzia per il lavoro operante nel nostro Paese, a prescindere dalla nazione di origine dell’azienda.
Non esiste, quindi, alcuna possibilità di applicare ai lavoratori somministrati da un’agenzia straniera dei trattamenti economici e normativi diversi da quelli previsti dal CCNL dell’utilizzatore; questo principio vale per tutti i trattamenti previsti dal contratto, quindi non solo la retribuzione, ma anche la tredicesima, la quattordicesima, ecc.
La questione è leggermente diversa dal punto di vista previdenziale, ma anche qui le norme non consentono abusi. Se i lavoratori provengono da uno stato membro dell’unione europea, trova applicazione il principio di “personalità”, in virtù del quale è possibile mantenere il regime contributivo (previdenziale ed assistenziale) del Paese d’origine, per due anni (a patto che l’operazione non sia meramente fraudolenta); la retribuzione su cui calcolare l’imponibile deve, tuttavia, essere determinata secondo il principio di parità di trattamento (Interpello Min. Lav. 33/2010). Se invece i lavoratori provengono da paesi esterni all’Unione Europea, in generale vale il principio di territorialità, in virtù del quale i lavoratori devono essere assicurati ai fini previdenziali nel Paese in cui svolgono attività lavorativa, ma molto spesso si applicano regole diverse, sulla base di specifiche convenzioni internazionali.
Nel complesso, quindi, chi somministra “lavoro interinale con contratto rumeno” ha due strade: può farlo applicando integralmente le regole italiane e comunitarie, rispettando la parità di trattamento economico e normativo, oppure può farlo disapplicando tali norme, e in tal caso ricade nel regime della somministrazione illecita o fraudolenta.