Con l’entrata in vigore della normativa sul contratto a tutele crescenti, diventa particolarmente vantaggiosa non solo l’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ma anche la stabilizzazione di lavoratori che già lavorano con l’azienda sulla base di un rapporto flessibile, temporaneo oppure atipico.
Le imprese che, a partire da oggi, stabilizzeranno i proprio dipendenti mediante l’assunzione di personale a tempo indeterminato potranno, infatti, acquisire un doppio beneficio: l’applicazione delle nuove regole sui licenziamenti, da un lato, e gli incentivi contributivi previsti dalla legge di stabilità, già entrati in vigore dal 1 gennaio scorso, dall’altro.
Questi benefici si applicheranno, tuttavia, in misura differenziata nelle varie ipotesi possibili di stabilizzazione.
Se un’azienda deciderà di assumere a tempo indeterminato un lavoratore che già oggi lavora con un contratto a termine, potrà applicare, nei confronti di questo dipendente, le nuove norme sui licenziamenti.
Lo stesso datore di lavoro potrebbe beneficiare anche dell’esonero contributivo riconosciuto dalla legge di stabilità (fino a 8060 euro l’anno, per tre anni), se l’operazione sarà completata entro il 31 dicembre del 2015, e se il lavoratore interessato dalla stabilizzazione non risulterà titolare, nei 6 mesi precedenti alla data di conversione del rapporto, di un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato (nella stessa azienda o presso una diversa).
Meno evidenti i benefici per i casi di “conversione” (ma sarebbe più corretto dire di conferma) a tempo indeterminato del rapporto con un apprendista. Nei confronti dell’azienda che trasformerà l’apprendistato in un rapporto di lavoro ordinario, si applicherà la nuova normativa sui licenziamenti, in quanto tale effetto è espressamente previsto dal decreto attuativo, mentre non spetteranno gli incentivi contributivi introdotti dalla legge di stabilità. La legge, infatti, esclude espressamente la concessione di questi incentivi verso i datori di lavoro che confermeranno gli apprendisti; tale esclusione è del tutto comprensibile, perché l’apprendistato già nasce come contratto a tempo indeterminato (seppure particolare, in quanto può essere interrotto liberamente alla fine del periodo formativo), ma soprattutto perché tale rapporto già gode di specifici incentivi contributivi.
Un’altra ipotesi nella quale si applicheranno le nuove regole sulle tutele crescenti sarà la trasformazione a tempo indeterminato di contratti atipici come le collaborazioni coordinate e continuative, i contratti a progetto, le collaborazioni occasionali, le prestazioni d’opera e i rapporti intermittenti.
Il datore di lavoro che assumerà a tempo indeterminato una persona già impiegata con uno di questi rapporti, potrà applicare le nuove regole sui licenziamenti, e potrà anche beneficiare dell’esonero contributivo, se ne ricorreranno le varie condizioni richieste per l’accesso al beneficio (oltre al requisito già ricordato dei 6 mesi, le ulteriori condizioni sono sintetizzate nella circolare n. 17/2005).
Le nuove regole sui licenziamenti si applicheranno, infine, anche nei casi in cui una piccola impresa supererà i 15 dipendenti nell’unità produttiva (o i 60 su scala nazionale) a seguito di nuove assunzioni.
In questo caso, entreranno nell’area del contratto a tutele crescenti non solo i nuovi assunti , ma anche il personale già in forza a tempo indeterminato; invece non si applicheranno gli incentivi contributivi, trattandosi di rapporti che sono già stabili.