Legittimo il licenziamento del dipendente che “per scherzo” riempie i sedili della macchina in costruzione con delle cartacce

Posted by

E’ legittimo il licenziamento del lavoratore addetto alla linea di assemblaggio che, per fare uno scherzo ad una collega, riempie continuamente di cartacce e rifiuti i sedili di autoveicoli in corso di produzione.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2904 depositata ieri, in una vicenda giudiziaria caratterizzata da ripetuti colpi di scena.

La controversia nasce dal comportamento di un lavoratore addetto alla linea di assemblaggio degli schienali anteriori di una autovettura molto nota.

Il dipendente si divertita a riempire i tubi che si trovavano all’interno di questi schienali con cartacce e altri materiali di risulta, per fare uno scherzo – almeno così dichiarava – alla collega addetta al controllo del prodotto.

Tale comportamento veniva ripetuto per un lungo periodo (quasi tutti i giorni, per più di sei mesi) fino a quando la Società non decideva di licenziarlo per giusta causa. Il dipendente impugnava la decisione ma il Tribunale di Torino gli dava torto, ritenendo legittimo il recesso; unica magra consolazione era la conversione del provvedimento aziendale, che da giusta causa veniva trasformato in giustificato motivo.

In appello la decisione di primo grado veniva ribaltata: secondo la Corte di Torino, pur essendo provato il comportamento contestato al dipendente, la sanzione del licenziamento era da ritenersi sproporzionata.

La Cassazione, come accennato, ribalta ancora tale decisione, ritenendo che la decisione della Corte di Appella sia erronea e contraddittoria.

Secondo i giudici di legittimità, la pronuncia di merito da un lato ha accertato il grave e prolungato inadempimento da parte del dipendente dei propri obblighi di diligenza e correttezza ma, dall’altro lato, ha escluso la legittimità del licenziamento, qualificando i fatti come un semplice scherzo fatto ai danni dell’addetta ai controlli.

La Suprema Corte evidenzia che il comportamento in questione non può in alcun modo essere qualificato come uno scherzo, essendosi protratto per un periodo molto lungo.

Inoltre, la Cassazione evidenzia che il comportamento del dipendente può essere ricondotto alla fattispecie – sanzionata dal vigente ccnl di categoria con il licenziamento – del danneggiamento volontario dell’azienda o del materiale di lavorazione. In questa ipotesi, osserva la pronuncia, non rientrano solo quegli illeciti che comportano un danno permanente al materiale di lavorazione, ma anche quei comportamenti che comportano o possono comportare un danno immateriale. Questo danno, conclude la sentenza, si sarebbe potuto verificare qualora l’addetta al controllo non si fosse accorta dei presunti scherzi, e i sedili fossero stati consegnati ai clienti pieni di cartacce.

E’ interessante notare che, se la vicenda fosse stata decisa sulla base delle nuove regole in corso di introduzione con il c.d. Jobs Act, il giudice di appello non avrebbe potuto applicare la sanzione della reintegrazione sul posto di lavoro, essendo pacifica la commissione del fatto materiale ed essendo in discussione solo la proporzionalità della sanzione.

Rispondi