Bonus lavoro: i dubbi ancora da sciogliere

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La circolare Inps n. 17/2015 ha fornito chiarimenti importanti sulle modalità con cui potrà essere applicato il “bonus occupazione”, introdotto dalla legge di stabilità in favore di chi assume, sino al prossimo 31 dicembre, personale a tempo indeterminato. Nonostante questi chiarimenti, alcune questioni generano ancora grandi dubbi negli uffici del personale. Un tema riguarda i casi di cambio appalto: il personale che cessa il rapporto con l’appaltatore uscente e viene riassunto dall’entrante, può fruire dell’esonero contributivo? La risposta sembra essere negativa, a causa del periodo di 6 mesi che deve passare tra un rapporto indeterminato e l’altro. Un altro quesito riguarda la possibilità di coprire questo periodo minimo di 6 mesi mediante la stipula di un contratto a termine. La circolare non vieta questa operazione, ma ricorda che bisogna evitare la “precostituzione artificiosa dei presupposti per l’applicazione del beneficio”: alla luce di questo principio, l’operazione sembra ammissibile solo se la futura assunzione a tempo indeterminato non è già certa quando si stipula il rapporto a termine che copre i 6 mesi, ma costituisce una semplice eventualità. Una domanda molto frequente riguarda la possibilità di riconoscere l’esonero ai lavoratori assunti dalle società di capitali di proprietà interamente pubblica. La circolare ritiene ammissibile il beneficio in favore degli enti pubblici economici, in quanto questi perseguono un profitto: a maggior ragione sembra potersi applicare l’incentivo alle aziende di proprietà pubblica che operano come soggetti di diritto privato. Qualche dubbio riguarda anche la somministrazione di manodopera. Ci si chiede se l’indennità di disponibilità può fruire del beneficio; considerato che questa somma è soggetta a prelievo contributivo, non dovrebbero esserci dubbi sull’applicabilità dell’esonero, ma sul punto la circolare tace e, anzi, contiene un passaggio che sembra ammettere l’esonero solo per i periodi in cui c’è una effettiva prestazione. Un chiarimento sarebbe utile. Molte domande ruotano intorno al tema del diritto di precedenza: la circolare, nell’evidente e apprezzabile sforzo di ampliare la platea dei beneficiari dell’incentivo, ha elaborato un ragionamento che è molto sofisticato e, per questa ragione, merita qualche chiarimento. Secondo tale ragionamento, l’incentivo spetta anche quando il datore di lavoro assume una persona per dare applicazione a un obbilgo di legge (il caso tipico è quello del lavoratore a termine che ha maturato un diritto di precedenza, oppure del disabile assunto ai sensi della normativa sul collocamento obbligatorio); è una conclusione sorprendente, in quanto supera il divieto espresso contenuto nella legge n. 92/2012. Questa lettura estensiva si ferma, però, se l’assunzione non avviene per rispettare un obbligo di legge ma, piuttosto, si concretizza nella violazione del diritto di precedenza di un altro lavoratore: in tale ipotesi, il datore di lavoro non può fruire di alcun incentivo. Una domanda ulteriore riguarda l’estensione territoriale del precedente rapporto di lavoro: se un dipendente ha lavorato a tempo indeterminato, nel semestre precedente, non in Italia ma all’estero, l’incentivo può essere fruito? La risposta non è scontata, ma la legge sembra propendere per il no, in quanto il precedente rapporto a tempo indeterminato è riferito a “qualsiasi datore di lavoro”. Infine, un dubbio riguarda la possibilità di fruire del beneficio assumendo un lavoratore che, presso un’altra azienda, ha dato luogo ad analogo incentivo. La legge sembrava vietare l’operazione, ma la circolare, dando una lettura estensiva, nega la fruizione del beneficio solo quando il primo e il secondo datore di lavoro sono identici o coincidenti.

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