Bonus lavoro: quali agevolazioni per chi non ne ha diritto

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Alessandro Rota Porta

Poiché le condizioni di accesso ai bonus, richieste dalle varie misure, sono differenti, potrebbero verificarsi situazioni in cui – non essendo fruibile il nuovo incentivo della legge di stabilità 2015 rivolto alle assunzioni a tempo indeterminato – vi sia l’opportunità di ripiegare sulle altre formule incentivanti, seppure con benefici minori.
Ad esempio, un lavoratore licenziato a seguito di procedura di licenziamento collettivo (e quindi titolare di un contratto a tempo indeterminato) non potrà garantire il nuovo incentivo se non dopo un periodo di stop di 6 mesi ma può portare da subito le agevolazioni di cui alla legge 223/1991.
La scelta di optare sul altre formule incentivanti si farà, peraltro, obbligata nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato che saranno espulsi dai cicli produttivi nella seconda metà del 2015, poiché non potranno totalizzare i 6 mesi di stacco dal precedente rapporto a tempo indeterminato rispetto alla nuova assunzione.
Rimangono poi altri incentivi, legati a requisiti diversi da quelli individuati dalla legge 190/2014.
In particolare, le agevolazioni introdotte dalla legge 92 (commi da 8 a 11 dell’articolo 4) che riguardano i lavoratori di almeno 50 anni, in status di disoccupazione da più di 12 mesi, la cui assunzione a tempo determinato – anche sotto forma di somministrazione – dà luogo alla riduzione dei contributi Inps a carico del datore di lavoro nella misura del 50%, per un massimo di 12 mesi.
Qualora il rapporto sia trasformato a tempo indeterminato, si ha il prolungamento dei benefici fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione: lo stesso arco temporale agevolato interessa anche le assunzioni dei medesimi soggetti avvenute a tempo indeterminato fin dall’instaurazione del rapporto di lavoro.
Il bonus descritto spetta altresì nelle ipotesi di assunzione di personale femminile che verta nelle seguenti condizioni: donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti europei di cui al regolamento Ce n. 800/2008; donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. Anche per questa fattispecie l’agevolazione è riconosciuta nel rispetto del citato regolamento.
L’incentivo scatta anche per le assunzioni di donne di qualsiasi età, con una professione o in un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Per questa particolare casistica è intervenuto il decreto interministeriale Lavoro-Economia del 22 dicembre 2014 ad individuare dette professioni e settori, da prendere come riferimento per l’anno 2015.

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