Bonus lavoro: la circolare n. 17/2015 in sintesi

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Stefania Cordeddu

Con la circolare n. 17 del 29.01.2015, l’INPS fornisce le linee guide per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo.
Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1 co. 118-124 L. n.190/2014, ha introdotto l’esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 2015.
• A chi si applica il predetto beneficio?
L’esonero contributivo si applica a tutti i datori di lavoro privati, anche ai datori di lavoro agricoli, ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche. Ai fini del diritto all’esonero non assume rilevanza la sussistenza della natura imprenditoriale in capo al datore di lavoro, quindi ne usufruiscono anche i soggetti non imprenditori.
Resta esclusa dal menzionato incentivo la pubblica amministrazione.

• Quali sono i rapporti di lavoro incentivati?
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro indeterminato, ancorché in regime part-time, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico. Nel novero delle tipologie contrattuali incentivate rientra anche il lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato, il lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa e le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

• Quali sono le condizioni per il diritto all’esonero contributivo?
Il diritto all’incentivo risulta subordinato al rispetto da un lato, ai principi stabiliti dalla L. n.92/2012, dall’altro a taluni presupposti introdotti dall’art. 1, co. 118 della Legge stabilità 2015.
Per quanto riguarda i principi stabiliti dalla L. n. 92/2012, l’esonero non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
• L’assunzione viola un diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine.
• Il datore di lavoro o l’utilizzatore, nel caso del contratto di somministrazione, sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria o in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti.
• L’assunzione riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte del datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume. Questo sotto il profilo di una sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
• L’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria risulta effettuata decorsi i termini di legge. In tal caso la perdita dell’esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quello dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria.
È necessario precisare che al fine della fruizione dell’esposto esonero il datore di lavoro deve rispettare anche le norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione obbligatoria.
Infine, per quanto riguarda i vincoli introdotti dalla Legge di stabilità 2015, il diritto all’esonero contributivo triennale è subordinato alla sussistenza, alla data di assunzione, delle seguenti condizioni:
• Il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
• Il lavoratore nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità del 2015, non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo o a società a lui collegate o controllate.
• Il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume.

• A quanto ammonta la misura dell’incentivo?
L’incentivo è pari al contributo previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo paro a euro 8.060,00 su base annua.

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