Filippo Chiappi
Sebbene la legge di Stabilità 2015, abbia previsto all’articolo 1, comma 118 e seguenti, la nuova agevolazione contributiva per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, purtroppo al momento, in assenza dei dovuti chiarimenti dell’Inps di concerto con il Ministero del Lavoro, le aziende navigano in un mare su cui soffia il vento della totale incertezza normativa ed applicativa.
Innanzitutto, il termine utilizzato dal legislatore, circa l’applicazione del beneficio ai datori di lavoro privati, lascerebbe intendere tutti datori di lavoro compresi gli studi professionali. L’Inps dovrà chiarire bene l’ambito di applicazione aziendale.
Una seconda questione, è rappresentata dal fatto che nel silenzio del legislatore, l’esonero contributivo riguarderebbe anche un’assunzione part time. Tal che un lavoratore con un doppio rapporto a tempo parziale, con due datori di lavoro, sarebbe portatore della dote per ambedue le persone giuridiche.
Una terza questione irrisolta è dal tenore devastante, è comprendere ad opera degli Enti e dagli Organi preposti, se dobbiamo parlare di sgravio contributivo od esonero. Nella prima fattispecie, l’assunzione agevolata sarebbe possibile solo nel rispetto della regolarità contributiva, nella corretta applicazione ed interpretazione di una contrattazione collettiva, nel puntuale rispetto della Legge 92/2012 ove l’assunzione non sarebbe agevolata se risulta consequenziale ad un obbligo di legge o se viene posta, viceversa, come il tentativo di eludere un obbligo normativo. L’esonero, non richiederebbe il rispetto di tali istanze.
Una quarta questione è comprendere l’applicabilità del concetto di aiuto di Stato. Se queste assunzioni si configurassero come aiuti di Stato, sarebbero sottoposte alla regola del tetto massimo del de minimis, non potendo avere quindi agevolazioni superiori a € 200.000 nel triennio. A cascata si porterebbe dietro anche un’ulteriore norma comunitaria rappresentata dal fatto che l’assunzione debba rappresentare un incremento dell’occupazione netta (U.L.A.).
Tale agevolazione contributiva di cui alla legge di stabilità 2015, sarebbe un fallimento già in partenza, per indubbie estrosità applicative ed operative. E’ anche, vero, che ad opera di chi scrive, trattandosi di un beneficio generalizzato e riferentesi all’istituto della stabilità occupazionale, e non quindi rivolto a particolari soggetti svantaggiati, imprese od aree geografiche, non configurerebbe l’aiuto di Stato e quindi il soggiacere alle norme comunitarie prima citate (de minimis; U.L.A.).
Una quinta tematica, è legata al fatto che il legislatore usa il termine decorrenza e stipula. La misura agevolativa si riferisce ai contratti decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati non oltre il 31 dicembre 2015. Da alcune Faq di risposta dell’Inps, il legislatore avrebbe inteso contratti decorrenti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 e non stipulati.
Una sesta problematica riguarda la mancanza di certezza sul quid dell’esonero contributivo. Concerne la totalità dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro ovvero i soli contributi pensionistici (IVS) rimanendo da versare quelli assistenziali minori (malattia, maternità, disoccupazione involontaria…)?
Un settimo nodo concerne la qualifica del beneficio. Il legislatore afferma come l’esonero contributivo sia escluso con riferimento ai lavoratori per i quali il beneficio sia stato già fruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. Bisognerà stabilire se il concetto di beneficio è legato alla singola azienda ovvero al lavoratore. Se il concetto è legato alla singola e specifica azienda, la dote agevolativa del lavoratore non avrebbe limiti, autorigenerandosi ad ogni cambio di azienda nel rispetto della vacatio dei sei mesi. Fermo restando che la singola e medesima azienda non potrebbe godere più del beneficio in quanto con il medesimo datore di lavoro non sarebbe possibile beneficiare più di una volta dell’esonero contributivo, anche se per pochi mesi. Se il beneficio fosse legato al lavoratore e non all’azienda, vorrebbe significare che tale beneficio potrà essere consentito una sola volta per il singolo prestatore, nel rispetto sempre dei 36 mesi. Tale configurazione molto penalizzante per il lavoratore, determinerebbe per lo stesso, la perdita di ulteriori chances di essere eventualmente un soggetto che consenta ad un nuovo datore di lavoro di fruire dell’agevolazione contributiva.
Infine, l’ottava questione, è rappresentata dal massimale del beneficio di € 8060,00 annui. Dove si dovrebbe intendere anno solare mobile e non civile, a far data dall’assunzione. Inoltre, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro durante i 36 mesi, gli 8060 euro annui di agevolazione potrebbero essere riproporzionati pro rata, al mese di cessazione del rapporto stesso. Obbligando di fatto il datore di lavoro, a prestare attenzione in corso di anno solare a verificare lo splafonamento del seguente limite: (8060/12) per i mesi sino alla cessazione del rapporto. Versando quindi contribuzione piena solo nel caso del superamento del valore massimale pro quota.