Somministrazione di lavoro: per i giovani assenza di limiti quantitativi?

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Andrea Morzenti

 

Sono passati poco meno di dieci mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 34/2014 (il Decreto Poletti, atto primo del jobs act del governo Renzi) che, con un tratto di penna, ha cancellato in modo tanto netto quanto dirompente la causale dal contratto di somministrazione di lavoro. Pare un secolo fa.

Ecco come si presenta, dopo quell’intervento, il comma 4 dell’art. 20 del Decreto Legislativo n. 276/2003:
La somministrazione di lavoro a tempo determinato é ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. E` fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. . La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

Si è quindi passati da un doppia limitazione (causale + limiti quantitativi) ad un’unica limitazione (solo limiti quantitativi). Oltretutto, quest’ultima, una limitazione solo eventuale, in quanto rimessa alla contrattazione collettiva nazionale applicata dall’impresa utilizzatrice, contrattazione collettiva che potrebbe anche decidere di non intervenire affatto (come accade oggi, ad esempio, nel comparto metalmeccanico industria) lasciando la somministrazione a tempo determinato senza alcun limite quantitativo.
E. comunque, se il contratto collettivo dovesse intervenire introducendo limiti quantitativi questi non opererebbero in caso di contratti di somministrazione a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività (per i periodi definiti dai contratti collettivi nazionali);
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità;
c) per specifici spettacoli oppure programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni;
e) con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
Sono queste le esenzioni previste anche per i limiti quantitativi del contratto di lavoro a tempo determinato.

Inoltre, ed è questo il punto su cui vorrei soffermarmi, le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 20 del Decreto Legislativo n. 276/2003 (quindi, oggi, come abbiamo visto, unicamente i limiti quantitativi eventualmente introdotti dalla contrattazione collettiva) non operano qualora il contratto di somministrazione preveda l’utilizzo di:
a) di soggetti disoccupati percettori dell’indennità’ ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi;
b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi;
c) di lavoratori definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 18) e 19) dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008.
Queste specifiche ipotesi di esenzione dai limiti quantitativi, valevoli solo per la somministrazione a tempo determinato, sono state introdotte dal Decreto Legislativo n. 24/2012 – il decreto di recepimento in Italia della Direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale – con l’obiettivo, previsto dalla direttiva europea, di eliminare o ridurre divieti e restrizioni, non fondati, al ricorso al lavoro tramite agenzia interinale.

Con specifico riferimento alla lettera c) – lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati – ed in attesa di ulteriori auspicabili chiarimenti ministeriali, segnalo che il regolamento (CE) n. 800/2008 risulta abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 651/2014.
Di seguito un tabella riepilogativa di confronto tra i due regolamenti europei da cui emerge, in particolare, l’introduzione di un nuova categoria di lavoratori svantaggiati, i lavoratori con un’età compresa tra i 15 e i 24 anni, la cui somministrazione a tempo determinato non risulterebbe oggi soggetta ad alcun limite quantitativo di utilizzo, neppure qualora eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore.

 

 regolamento (CE) n. 800/2008(ABROGATO)

 

 regolamento (CE) n. 651/2014(IN VIGORE)

 

Lavoratori svantaggiati a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3) c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmenteretribuito
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età d) aver superato i 50 anni di età
d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico
e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato
f) membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile
Lavoratori molto svantaggiati lavoratore senza lavoro daalmeno 24 mesi a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito
b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»

 

One comment

  1. Molto chiarO e illuminante quello che ha scritto.
    Una sola domanda, con il C.C.N.L. dei Chimici-Farmaceutici Confindustria, come la mettiamo?
    I limiti percentuali previsti hanno valore, visto che sono solo ed esclusivamente relative ad alcune causali?
    Ovvero, dobbiamo applicare la legge nei termini da lei sopra indicati o il C.C.N.L..

    Grazie, la saluto cordialmente.

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