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Appalti e responsabilità solidale per debiti fiscali: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Stefania Cordeddu

 

Con la Circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti sull’art. 28 del D.L.vo n. 175/2014 relativamente all’abrogazione della solidarietà passiva in materia di appalti.

 

In attuazione del principio di legalità, il favor rei, non trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria posata a carico del committente per le violazioni commesse prima del 13 dicembre 2014 e non ancora definite alla medesima data.

Il medesimo principio non trova applicazione in relazione alla responsabilità solidale prevista in capo all’appaltatore per violazioni commesse dal subappaltatore entro la data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Questo perché il principio del favor rei trova applicazione con esclusivo riferimento alle fattispecie sanzionatorie. Per contro, la norma precettiva, tra cui è annoverata quella costitutiva della responsabilità d’imposta, è regolata dal principio generale della successione delle leggi nel tempo ed in particolare dal principio d’irretroattività.

In conclusione secondo l’Agenzia delle Entrate per il passato, l’effetto abrogativo sulle sanzioni vale soltanto per i committenti, mentre gli appaltatori ed subappaltatori continuano a risponderne anche per il passato.

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