Ammortizzatori sociali: le novità del Jobs Act in una tabella riassuntiva

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Marzia Sansone

COME CAMBIANO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il Jobs Act prevede il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia.

La delega riguarda, da un lato, il riordino degli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro (art. 1, comma 2, lett. a), Legge n. 183/2014) e, dall’altro, il riordino degli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria (art. 1, comma 2, lett. b), Legge n. 183/2014).

Il Consiglio dei Ministri, in data 24 dicembre 2014, ha approvato lo schema del secondo decreto attuativo della legge n. 183/2014, destinato a modificare il regime degli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria.

Pertanto, nelle tabelle che seguono saranno riportate le modifiche introdotte dallo schema di decreto legislativo con riferimento ai sussidi riconnessi alla perdita del lavoro e i principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega con riferimento agli strumenti di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro.

 

STRUMENTI DI TUTELA IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO

  Cig ordinaria Cig in deroga Cig straordinaria Contratti solidarietà
Disciplina attuale – è concessa nei settori industria, agricoltura ed edilizia in caso di sospensione o riduzione temporanea dell’attività

– l’importo è pari all’80% dello stipendio che il lavoratore avrebbe ottenuto per le ore non lavorate (non oltre le 40 settimanali)

– l’integrazione è concessa per un massimo di 13 settimane consecutive, con proroghe fino a 12 mesi in casi eccezionali

– è destinata ai lavoratori di alcune categorie di aziende che non possiedono i requisiti per la Cigo e Cigs, purché in attività da più di 12 mesi

– l’integrazione è riconosciuta soltanto in favore di lavoratori con almeno 12 mesi di anzianità aziendale

– l’ammortizzatore è escluso in caso di cessazione dell’impresa o di una sua parte e negli studi professionali

– scomparirà a fine 2016 in favore dei fondi bilaterali di solidarietà per le aziende con più di 15 unità nei settori scoperti

– è destinata alle imprese industriali con più di 15 dipendenti nel semestre precedente la domanda e alle imprese commerciali con più di 50 addetti

– il programma presentato dall’azienda può riguardare la ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale nonché la crisi aziendale

– il trattamento è concesso anche per fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e omologazione del concordato preventivo (fino al 2015)

– la durata è variabile e il tetto massimo è pari a 24 mesi (con possibilità di proroga)

– è un accordo sottoscritto dalle rappresentanze aziendali e sindacali al fine di ridurre l’orario di lavoro e la retribuzione per evitare la riduzione del personale (difensivi) o incrementare il personale (espansivi)

– per i contratti di solidarietà difensivi spetta un’indennità pari al 60% della retribuzione persa a causa della riduzione

– la durata massima è pari a 24 mesi, prorogabile di ulteriori 24 mesi

Principi contenuti nel Jobs Act – l’accesso alla Cig verrà regolato soltanto in seguito ad esaurimento delle possibilità di riduzione dell’orario di lavoro

– è prevista una revisione dei limiti di durata e dell’ambito di applicazione nonché una riduzione degli oneri contributivi ordinari rimodulati tra i settori in base all’effettivo utilizzo

– è prevista una revisione dell’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà, fissando un termine certo per il loro avvio – la legge delega prevede l’esclusione di ogni forma di integrazione salariale nei casi di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa – l’impiego dei contratti di solidarietà dovrebbe diventare maggiormente flessibile; la delega prevede la messa a regime di norme transitorie per permettere alle aziende attualmente escluse dall’ambito di applicazione dei contratti di solidarietà difensivi di ridurre l’orario di lavoro, con il riconoscimento di agevolazioni

STRUMENTI DI SOSTEGNO IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA

  NASpI ASDI DIS-COLL
Che cos’è indennità mensile di disoccupazione finalizzata a sostenere il reddito dei lavoratori subordinati privati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione assegno di disoccupazione riconosciuto, in via sperimentale per il 2015, ai lavoratori che hanno fruito della NASpI per l’intera sua durata senza trovare un’occupazione e si trovino in una condizione di particolare necessità (appartenenti a famiglie disagiate con componenti minorenni o vicini al pensionamento senza aver maturato i requisiti) indennità di disoccupazione che verrà riconosciuta, in via sperimentale per il 2015, ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione
Decorrenza sostituirà ASpI e miniASpI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 1° maggio 2015 dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
Requisiti –        stato disoccupazione

–        13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti

–        18 giornate di lavoro effettivo o equivalenti negli ultimi 12 mesi

saranno fissati da un decreto interministeriale da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo –         stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda

–         3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro

–         nell’anno in cui si perde il lavoro, un mese di contributi o una collaborazione di almeno un mese e un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contributi

Misura –            retribuzione mensile pari o superiore a Euro 1.195,00 – indennità pari al 75% della retribuzione

–            retribuzione superiore a Euro 1.195,00 – indennità pari al 75% dell’importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra retribuzione mensile e il predetto importo

In ogni caso, per il 2015, l’importo massimo dell’indennità è pari ad Euro 1.300,00

Riduzione del 3% al mese dal quinto mese di fruizione (quarto per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016)

75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI, se non superiore alla misura dell’assegno sociale; l’ammontare è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore (secondo le modalità fissate con successivo decreto che ne stabilirà anche l’ammontare massimo) –        reddito medio mensile pari o inferiore a Euro 1.195,00 – 75% di tale reddito

–        se il reddito è superiore a Euro 1.195,00 – 75% di questo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo

In ogni caso l’indennità non può superare l’importo massimo pari ad Euro 1.300,00

L’indennità è ridotta del 3% al mese dal quinto mese di fruizione

Durata periodo massimo pari a 24 mesi (78 settimane per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2017)

Il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione se intende avviare un’attività di lavoro autonomo o in forma di impresa individuale o se intende associarsi in cooperativa

durata massima di 6 mesi numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la cessazione della collaborazione e, in ogni caso, per un massimo di 6 mesi
Condizionalità –            permanenza dello stato di disoccupazione

–            partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti

–            ulteriori misure saranno introdotte successivamente

il sostegno economico è condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego secondo modalità che saranno definite con successivo decreto e, comunque, contenente impegni in termini di ricerca attiva del lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro –             permanenza stato disoccupazione

–             partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti

–             ulteriori misure saranno introdotte con successivo decreto

Decadenza –            perdita stato disoccupazione

–            inizio lavoro autonomo o subordinato in assenza di comunicazione all’Inps

–            raggiungimento requisiti pensionamento di vecchiaia o anticipato

–            acquisizione diritto assegno invalidità (a meno che il lavoratore scelga la NASpI)

–            violazione regole condizionalità

la partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio

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