Gianni Bocchieri
Al fine di fornire un’ulteriore tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), in via sperimentale per l’anno 2015, a decorrere dal 1 maggio 2015, l’articolo 15 dello schema di decreto legislativo attuativo della L. n. 183/2014, in materia di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, prevede l’istituzione dell’Assegno di disoccupazione (ASDI). Più precisamente, saranno beneficiari dell’ASDI i lavoratori che abbiano fruito della NASpI per la sua intera durata senza trovare occupazione e che si trovino in una particolare condizione economica di bisogno in termini di ISEE,definita successivamente da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Per il suo primo anno di applicazione, l’ASDI è riservato prioritariamente ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano ancora maturato i relativi requisiti. Con riferimento al monitoraggio, al termine del suo primo anno di applicazione, le modalità di estensione dell’ASDI a tutta la platea di beneficiari della NASpI sono affidate ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fermo restando il limite delle risorse disponibili in uno specifico Fondo istituito dallo stesso articolo 15, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione iniziale di questo Fondo è di 300 milioni di euro esclusivamente per il 2015, con cui si potranno finanziare le attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l’impiego, il monitoraggio, la valutazione e le iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza dell’ASDI, nel limite massimo dell’1% della dotazione dello stesso. Per estendere l’ASDI agli anni successivi al 2015, le relative risorse dovranno essere individuate e stanziate con appositi provvedimenti normativi.
L’ASDI potrà essere erogato per una durata massima di 6 mesi e sarà pari al 75% dell’ammontare dell’ultima NASpI percepita, se non superiore alla misura dell’assegno sociale. Questo importo potrà essere incrementato in base agli eventuali carichi familiari del lavoratore, con le modalità specificate dall’apposito decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Erogato attraverso il pagamento elettronico, pena la perdita del beneficio, l’ASDI è condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, che dovrà contenere specifici impegni di ricerca attiva di lavoro, di partecipazione ad iniziative di orientamento e formazione e di accettazione di adeguate proposte di lavoro.
Le caratteristiche di questo progetto personalizzato verranno definite da un decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, con il quale saranno anche disciplinati il relativo sistema di obblighi e di sanzioni, i flussi informativi tra i servizi all’impiego e l’Inps, la gestione e il monitoraggio degli interventi, le modalità di erogazione dell’assegno ed il sistema dei controlli per evitare la fruizione illegittima della prestazione.
Con questo stesso decreto ministeriale, al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, saranno fissati sia i limiti di cumulo dell’ASDI con altri redditi derivanti da una nuova occupazione, sia la sua graduale riduzione in relazione ai redditi e alla persistenza della stessa nuova occupazione.