Gianni Bocchieri
(Il Sole 24 Ore 31.12.14)
L’articolo 11 dello schema di decreto legislativo relativo al contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti disciplina il contratto di ricollocazione.
Questa norma prevede che i lavoratori licenziati illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o attraverso un licenziamento collettivo hanno il diritto di ricevere dal Centro per l’impiego territorialmente competente un voucher rappresentativo di una dote individuale di ricollocazione. Oltre al presupposto del licenziamento, con l’eccezione di quello per giusta causa, è previsto che il lavoratore possa ottenere la dote di ricollocazione solo dopo aver effettuato la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, che sarà disciplinata dal successivo decreto attuativo del Jobs Act relativo alla costituzione dell’Agenzia Nazionale per l’Occupazione e alle politiche attive per l’impiego. In ogni caso, il profilo personale di occupabilità è quel profiling già operativo nel programma Garanzia Giovani, che prevede la classificazione per fasce di bisogno di aiuto a cui sono correlati differenziati valori dei servizi di ricollocazione. Infatti, l’ultimo comma dello stesso articolo 11 prevede che l’ammontare del voucher è proporzionato in base al profilo personale di occupabilità ed il suo riconoscimento è condizionato al conseguimento dei risultati fissati dallo stesso emanando decreto sulle politiche attive del lavoro.
Dopo aver fatto il profiling e dopo aver ricevuto il voucher della dote dal Centro per l’Impiego, il lavoratore licenziato può presentarlo ad un’agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata, al fine di sottoscrivere con essa il contratto di ricollocazione, di cui la norma prevede la disciplina. In particolare, il contratto di ricollocazione dovrà prevedere il diritto del lavoratore a un’assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte dell’agenzia per il lavoro. Inoltre, la stessa agenzia dovrà provvedere alla realizzazione di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle sue capacità e alle condizioni del mercato del lavoro nella zona ove il lavoratore è stato preso in carico. Correlativamente, è previsto che il lavoratore dovrà porsi a disposizione e dovrà cooperare nelle iniziative predisposte dall’agenzia per il lavoro.
Il finanziamento del contratto di ricollocazione sarà effettuato con il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, istituito presso l’INPS, a cui confluiranno le dotazioni finanziarie previste dalla legge di stabilità dell’anno scorso, pari a 18 milioni di euro per l’anno 2015 e di 20 milioni di euro per il 2016. Per il 2015, è previsto lo stanziamento di ulteriori 32 milioni di euro dal gettito relativo al contributo previsto dalla riforma Fornero a carico del datore di lavoro, nei casi di interruzioni dei interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto all’ASpI.
Sebbene manchino ancora parti sostanziali della sua disciplina, il contratto di ricollocazione mutua le migliori esperienze regionali di politiche attive e i principi fondamentali del programma Garanzia Giovani (profiling, riconoscimento degli esisti a risultati, servizi personalizzati). Nella persistente incertezza sulla distribuzione istituzionale delle competenze e sulla gestione delle strutture dei servizi per l’impiego, persiste la tendenza del Governo a dare una nuova centralità ai servizi pubblici per l’impiego, che vengono così delineati come porta di accesso alle politiche attive del lavoro.