Stefania Cordeddu
Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 24.09.2014 prevede l’istituzione di un regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative. Lo stesso Ministro con la Circolare n.68032 del 10.12.2014 fornisce ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei piani e delle spese ammissibili ai fini dell’accesso alle agevolazioni definendo, inoltre, modalità, forme e termini di presentazione della domanda.
Chi sono i soggetti beneficiari?
Possono beneficiare delle agevolazioni le start-up innovative:
• Costituite da non più di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
• Di piccole dimensioni;
• Con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;
possono richiedere le agevolazioni anche le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, purché l’impresa sia iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni le imprese devono:
• Essere regolarmente costituite e iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro dell’Imprese;
• Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
• Trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
• Non rientrare nelle imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositati in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
• Aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
• Non essere state destinatarie di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
• Non essere in difficoltà secondo quanto previsto dall’art. 2, sub 18, del regolamento di esenzione;
• Essere in regime di contabilità ordinaria.
Quali sono le modalità di presentazione della domanda?
Le agevolazioni esposte sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello. Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa possono essere presentate a partire dal 16 febbraio 2015 ore 12:00. Le domande presentate prima del termine non sono prese in considerazione. Le medesime sono presentate al Soggetto Gestore che procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, al’istruttoria delle stesse. Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica utilizzando la procedura informatica messa a disposizione su sito http://www.smartstart.invitalia.it.
Il piano di impresa, da compilare utilizzando la procedura informatica deve contenere:
• Dati anagrafici del soggetto proponente;
• Descrizione dell’attività proposta;
• Analisi del mercato e relative strategie;
• Aspetti tecnici;
• Aspetti economici e finanziari;
• Una presentazione libera del progetto in formato “.ppt”.
All’esito del procedimento istruttorio il Soggetto Gestore adotta la delibera di ammissione o non ammissione alle ammissione alle agevolazioni della domanda.
Come avviene l’erogazione delle agevolazioni?
Per le spese riferite alla realizzazione del programma di investimenti, l’erogazione del finanziamento agevolato avviene su richiesta del beneficiario mediante presentazione di titoli di spesa costituenti stati di avanzamento del lavori di importo almeno pari al 20% dell’investimento complessivamente ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l’importo residuo dell’investimento ammesso. È fatta salva la possibilità per l’impresa beneficiaria di richiedere l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall’avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 40% del finanziamento agevolato concesso.