Quasi tutte le domande provenienti dal pubblico intervenuto al Tuttolavoro hanno avuto come protagonista il “contratto a tutele crescenti”, cioè la nuova disciplina dei licenziamenti che si applicherà, a partire dal mese di gennaio, nei confronti dei neo assunti. L’aspettativa verso questa innovazione è alta, come dimostrano i quesiti arrivati ai relatori. Un capo del personale presente in sala ha chiesto se, con la nuova disciplina, sarà possibile evitare di attivare la procedura sindacale, prevista in caso di licenziamenti collettivi dalla legge n. 223 del 1991. La risposta alla domanda è, ovviamente, negativa; con la nuova normativa sui licenziamenti non vengono meno le regole da seguire per intimare i licenziamenti, siano essi individuali o collettivi. Quello che dovrebbe cambiare è solo la discplina delle conseguenze, qualora il licenziamento sia considerato invalido. Un’altra domanda che tradisce la grande aspettativa verso la nuova norma attiene alla possibilità di escludere dal computo dell’organico aziendale i nuovi assunti, ai fini del collocamento mirato dei disabili. Anche su questo punto, la risposta sembra essere negativa; pur essendo prevista, nella legge delega, un riforma del collocamento mirato, non ci sono principi e criteri direttivi finalizzati a creare un collegameno tra “tutele crescenti” e computo dell’organico. Con riferimento al tema del computo dell’organico aziendale, è emerso anche un altro problema: cosa accade se un’azienda, nel corso del 2015, aumenta il numero di dipendenti passando da 15 a 16? In questo caso, verrebbe a crearsi una situazione del tutto paradossale (che metterebbe in luce i limiti della scelta, fatta nel JobAct, di applicare la riforma solo ai nuovi assunti): i dipendenti in forza sino al 2015 entrerebbero nell’area dell’articolo 18, ma con la vecchia formulazione, mentre i neo assunti sarebbero soggetti alle nuove regole. Le tante domande sui licenziamenti, come accennato, tradiscono un’attesa molto forte, forse eccessiva, sul nuovo strumento, che invece avrà un’entrata in vigore molto lenta: dopo che sarà emanato il decreto legislativo attuativo (l’iter dovrebbe completarsi per metà gennaio) varrà solo per i nuovi assunti, e solo per quelli del settore privato. La riforma, peraltro, non comporterà quella rivoluzione copernicana che sembra essere percepita e in qualche modo attesa dagli operatori ma, più semplicemente, si tradurrà in una sistemazione degli errori contenuti nel sistema costruito nel 2012 con la riforma Fornero.
Un’altra domanda ha interessato la possibilità di applicare la nuova disciplina dei licenziamenti alla somministrazione di manodopera. Sul punto non dovrebbero esserci dubbi (come anche per l’applicabilità degli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato), in quanto nel lavoro somministrato il licenziamento intimato dal datore (Agenzia) verso il dipendente somministrato è già regolato dall’articolo 18; se la norma cambia, cambia per tutti. Un’altra domanda ha avuto come oggetto il contratto a termine; cosa cambia, è stato chiesto, per la riforma di marzo e per la disciplina dei limiti quantitativi? Sul punto, saggiamente, il JobsAct non dice nulla, e quindi al momento non sono previsti cambiamenti. Certamente, quando – entro il prossimo mese di giugno – saranno emanati i decreti attuativi sul lavoro flessibili, non è da escludere che il Governo proveda a qualche ulteriore aggiustamento delle norme.
Giampiero Falasca Il Sole 24 Ore 16:/12/14