Fondi Pensione: cosa cambia per gli investitori dopo i recenti interventi del MEF

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Vincenzo La Malfa

Tra il 13 e il 14 novembre scorso, in rapida successione, sono stati emanati (con differente grado di efficacia ed effettività) due diversi ed importanti provvedimenti che mirano a mutare sensibilmente il panorama della gestione e delle attività di investimento per Fondi Pensione e Casse di Previdenza italiane.

In particolare, con riferimento ai Fondi Pensione regolati dal D.lgs. 252/2005 è stato finalmente emanato (dopo diversi anni di gestazione) il Decreto MEF 166/2014 del 2 settembre 2014 (pubblicato in GU n. 264 del 13.11.2014) che ha sostituito il “vecchio” decreto 703/1996 sui limiti agli investimenti dei Fondi Pensione. Diversamente dal precedente DM 703/1996 il nuovo DM 166/2014 introduce anche nuove regole per la gestione dei conflitti di interesse e specifiche norme sul tema delle incompatibilità.

Per quanto concerne invece le Casse di Previdenza c.d. “privatizzate” (ex D.lgs. 509/1994) e quelle “private” (ex d.lgs. 103/1996) il 14 novembre il MEF ha pubblicato sul proprio sito una bozza di Schema di regolamento, sottoposto alla consultazione degli operatori del mercato, per definire espressamente ed univocamente i limiti agli investimenti delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, i conflitti di interessi e l’obbligo di avvalersi di un soggetto depositario. Oltre allo Schema di decreto, il MEF ha reso disponibile anche una relazione accompagnatoria che in un certo senso spiega le scelte regolamentari fin qui operate dal Ministero. La conclusione della fase di consultazione sullo Schema di decreto è stata fissata al 5 dicembre 2014.

Sebbene, come detto, si tratti di provvedimenti tra loro diversi (perché riguarderanno platee distinte del panorama “previdenziale” italiano), e di norme che in un caso sono già efficaci ed operative (e cioè il DM 166/2014 per i Fondi Pensione) mentre in un altro caso sono ancora in bozza e non si sa quando ed in che forma vedranno la luce (e ciò vale per lo Schema di decreto per le Casse di Previdenza), si tratta di due testi che si prestano ad una lettura e ad un esame congiunti. Se non altro perché gli articoli “cruciali” dei due testi normativi concernenti i limiti agli investimenti sono stati riprodotti in modo pressoché identico per entrambe le categorie di enti a cui sono rivolti. E non è un caso che le due categorie di soggetti interessati siano assoggettate (sia pure con regole e caratteristiche tra loro diverse) alla supervisione della COVIP.

I nuovi limiti agli investimenti

Come detto, i limiti agli investimenti sono pressoché sovrapponibili sia per i Fondi Pensione (art. 4 e 5 del DM 166/2014) sia per le Casse di Previdenza (art. 8 e 9 dello Schema di decreto). In particolare, quanto alle operazioni consentite si prevede che Fondi Pensione e Casse possano investire in: (a) pronti contro termine, (b) liquidità (in coerenza con la politica di investimento adottata) e (c) derivati, nei limiti di quanto precisato nelle altre norme del DM 166/2014 e dello Schema di decreto. Inoltre, ma solo per le Casse di Previdenza, è prevista la possibilità di stipulare contratti di assicurazione di cui a Rami vita I, III e V.

Più nello specifico si prevede che:

(i)​il patrimonio di Fondi Pensione e Casse di Previdenza debba essere investito in misura prevalente in strumenti negoziati su mercati regolamentati, definendo la quota di investimento su strumenti non negoziati e in fondi di investimento alternativi di cui alla direttiva AIFMD (“FIA”) entro il limite del 30% del patrimonio complessivo dell’ente; a tal riguardo è bene precisare però che l’investimento in fondi UCITS e i depositi bancari si considerano in ogni caso come se fossero strumenti negoziati in mercati regolamentati;

(ii)​vi è poi un limite di investimento del 5% in strumenti finanziari (inclusi derivati) emessi da un singolo soggetto, e del 10% in strumenti emessi da soggetti appartenenti ad un medesimo gruppo. Su tale aspetto, comunque, si precisa che il limite del 5-10% non si applica agli investimenti in fondi UCITS, ai FIA italiani non-riservati e FIA UE autorizzati alla commercializzazione in Italia anche a soggetti diversi dagli investitori professionali, nonché in strumenti emessi da Paesi area OCSE;

(iii)​l’investimento in fondi di investimento OICR deve essere motivato in relazione alle caratteristiche dell’ente e deve poter garantire il rispetto del principio del “look through” permettendo all’ente di poter verificare che l’investimento in fondi non produca una deviazione dai limiti e dagli obiettivi (in particolare di rischio/rendimento) prefissati nella documentazione costitutiva (e nel Documento sulla politica di investimento). In particolare, l’investimento in tutti i fondi alternativi FIA, compresi i fondi chiusi, deve essere comunque mantenuto entro il limite del 20% del patrimonio dell’ente, e non superare il 25% del valore del fondo alternativo in questione;

(iv)​si prevede inoltre un limite del 5% delle disponibilità complessive del Fondo Pensione/Cassa di Previdenza in strumenti che abbiano esposizione a merci, purché non si preveda l’obbligo di “physical delivery” (cioè senza la consegna del sottostante a scadenza), e purché conclusi con primarie e solide controparti di mercato;

(v)​viene infine introdotto un limite pari al 30% del patrimonio complessivo dell’ente, senza considerare le eventuali coperture realizzate tramite derivati, per acquisire esposizione in valuta diversa dall’euro.

Il limite specifico agli investimenti immobiliari per le Casse di Previdenza

Inoltre, ma solo per le Casse di Previdenza, viene introdotto un limite agli investimenti diretti in beni immobili e diritti reali immobiliari entro il limite del 20% del patrimonio dell’ente. A tal riguardo, è bene precisare che dalla lettura dell’art. 9, comma 4 dello Schema di decreto, sembrerebbe che in tale limite non ricadano gli investimenti realizzati in quote di fondi immobiliari e/o azioni di società immobiliari. In questi ultimi due casi bisognerebbe quindi guardare ai limiti di investimento “generali” sopra richiamati.

Da ultimo, e sempre con riferimento al settore immobiliare, spicca una norma transitoria prevista all’art. 13, comma 2 dello Schema di decreto secondo la quale le Casse di Previdenza che al momento in entrata in vigore del nuovo regolamento non fossero in linea con i limiti di investimento concernenti sia gli investimenti diretti in immobili sia gli investimenti in quote di fondi immobiliari e/o azioni di società immobiliari avranno ben 5 anni di tempo adeguarsi e rientrare nell’ambito dei limiti sopra descritti.

Nuovi documenti e adempimenti amministrativi richiesti per Fondi Pensione e Casse di Previdenza

A parte i limiti agli investimenti, sia il DM 166/2014 che lo Schema di decreto prevedono nuovi adempimenti amministrativi per gli enti in discussione.

In particolare, ai Fondi Pensione

sarà richiesto di predisporre (oltre al Documento sulla politica di investimento che ormai da diversi anni è entrato stabilmente nel quadro della documentazione “ufficiale” predisposta e messa a disposizione anche sul web da ciascun fondo pensione) anche un documento per la gestione dei conflitti di interesse.

Gli articoli 7, 8 e 9 del DM 166/2014 prescrivono infatti che ciascun Fondo Pensione si doti di un documento che descriva “le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare” per la gestione dei conflitti stessi. Tale documento, ed ogni sua eventuale modifica dovrà essere trasmesso anche alla COVIP.

Quanto alle nuove incompatibilità introdotte ex lege, è adesso previsto espressamente che “Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore convenzionato, nel depositario e in altre società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il depositario.”

Invece, alle Casse di Previdenza

secondo quanto attualmente previsto dallo Schema di decreto, si richiederà di predisporre e dotarsi di:

(i)​un documento sulla politica di investimento (art. 7 dello Schema di decreto) che descriva e definisca la strategia di investimento perseguita dall’ente, anche in relazione al profilo di rischio individuato come coerente dagli organi di amministrazione dell’ente. In sostanza, si introduce per le Casse di Previdenza uno strumento molto simile a quello già previsto per i Fondi Pensione e che ha riscontrato un certo successo, se non altro per l’incremento della trasparenza che ha generato. Il documento dovrà essere pubblicato sul sito internet dell’ente ed aggiornato almeno ogni tre anni;

(ii)​un prospetto riassuntivo (art. 6 dello Schema di decreto) da predisporsi annualmente in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio che indichi il valore corrente di mercato delle attività e passività detenuti dall’ente; anche tale prospetto mira ad innalzare sensibilmente il livello di trasparenza, questa volta con riferimento ai meccanismi di rendicontazione delle Casse di Previdenza, adottando un approccio relativo ai valori di mercato delle posizioni assunte dall’ente;

(iii)​un documento per la gestione dei conflitti di interesse che copra sostanzialmente le stesse aree già viste per i Fondi Pensione, assicurando il rispetto delle incompatibilità che – mutatis mutandis – sono riproposte anche con riferimento alle Casse di Previdenza.

Tutti questi documenti dovranno essere trasmessi alla COVIP e ai Ministeri che vigilano sulla singola Cassa di Previdenza e (quando precisato) inseriti anche nel sito internet degli enti.

Obbligatorietà dell’individuazione di un “soggetto depositario” per le Casse di Previdenza

Novità assoluta per le Casse di Previdenza è quella relativa alla possibile introduzione di un soggetto depositario unico, distinto dagli eventuali gestori (se presenti delle attività della Cassa) e dalle attuali banche su cui sono depositate gli attivi dell’ente, che sia destinato a detenere tutte le attività della Cassa di Previdenza.

Su tale aspetto si segnala che lo Schema di decreto (art. 10) si richiama direttamente ai requisiti e ai principi stabiliti dall’art. 38 TUF per la figura della “banca depositaria” dei fondi di investimento, sancendo l’applicazione (se ed in quanto compatibili) delle previsioni stabilite in tema di banca depositaria anche per il caso di soggetto depositario di ciascuna Cassa di Previdenza.

A tal riguardo è interessante notare quanto ha avuto modo di precisare il MEF nella propria relazione di accompagnamento allo Schema di regolamento laddove è stato chiarito che le procedure di selezione del soggetto depositario da avviarsi da parte delle Casse di Previdenza dovranno assicurare il rispetto di principi cardine dell’ordinamento italiano e comunitario (quali i principi di concorrenza e trasparenza) ma non sarà necessario che le stesse procedure siano realizzate ai sensi delle previsioni del Codice degli Appalti (D.lgs. 163/2006). In particolare, secondo l’autorevole chiarimento del MEF (in ciò anche suffragato da un parere dell’Avvocatura dello Stato che viene citato nella relazione accompagnatoria), le previsioni del Codice degli Appalti (che normalmente dovrebbero trovare applicazione nei confronti delle Casse di Previdenza) non si applicheranno per le procedure di selezione dei soggetti depositari, anche vista la natura specificatamente finanziaria delle attività in questione e dei soggetti chiamati a svolgerle.

Entrata in vigore e normativa temporanea

Trattandosi di normative che modificano nel profondo le attività e le abitudini di investimento di Fondi Pensione e Casse di Previdenza, in entrambi i casi è previsto un periodo di “adattamento” di 18 mesi per permettere agli enti di adeguarsi alle nuove regole. Tuttavia, mentre per i Fondi Pensione si tratta di un periodo temporaneo di adattamento che è già scattato, per le Casse di Previdenza si tratterà di capire in che termini e quando le nuove norme attualmente previste nello Schema di decreto entreranno in vigore. Ciò detto, per le Casse di Previdenza occorre comunque precisare che (i) gli obblighi c.d. “amministrativi” (i.e. di predisposizione, approvazione ed invio alla COVIP e ai Ministeri vigilanti dei nuovi documenti sopra descritti) entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio ovvero dal 1 luglio che sia successivo alla pubblicazione ed entrata in vigore del nuovo regolamento; mentre (ii) per gli obblighi concernenti gli investimenti immobiliari vale quanto sopra precisato circa il decorso del periodo di adattamento quinquennale.

Ad ogni modo non sembrano esservi dubbi che i prossimi mesi ed anni saranno forieri di molti ed importanti cambiamenti e attività di adeguamento sia per i Fondi Pensione che per le Casse di Previdenza, a prescindere da come, per queste ultime, l’attuale Schema di decreto sarà effettivamente implementato.

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