Limiti quantitativi e contratto di prossimità: quali spazi per la somministrazione di personale

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Filippo Chiappi

 

Come è di nostra conoscenza, il legislatore si è preoccupato con il DL n. 34/2014 di definire la situazione dell’azienda che, alla data di entrata in vigore del decreto, aveva in corso rapporti di lavoro a termine che comportavano il superamento del limite percentuale del 20%  o quello diverso previsto dalla contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro che si trovi in codesta situazione è tenuto a rientrare nel limite (legale o contrattuale) entro il 31 dicembre 2014. Il che si traduce, concretamente, nel fatto che l’imprenditore sarà inibito a nuove assunzioni a termine fino a quando non avrà ottemperato a tale disposizione.

Aspetto focale è costituito dal fatto che viene introdotta al riguardo una “valvola di flessibilità” affidata alla contrattazione collettiva di qualsiasi livello, anche aziendale. Infatti, quest’ultima, potrà modificare il cosiddetto regime transitorio introducendo paletti quantitativi  più favorevoli (più alta) od un termine al rientro diverso (più lungo). Questa disposizione apre, quindi, alla contrattazione collettiva di II livello e/o integrativa aziendale sulla determinazione dei limiti quantitativi all’utilizzo dei contratti a termine ma solo con riferimento al periodo transitorio.

A regime, trascorso, quindi, il 31 dicembre 2014 o diverso termine, la possibilità di stabilire limiti quantitativi diverso dal 20% tornerà nelle mani della sola contrattazione collettiva nazionale.

Premesso quanto sopra, l’Aris ha chiesto di sapere al Ministero del Lavoro se tramite un  accordo aziendale sottoscritto ai senso dell’articolo 8 del DL 138/2011 convertito con Legge n. 148/2011 (il cosiddetto contratto di prossimità) sia possibile derogare il limite legale del 20% fissato per l’utilizzo dei contratti a termine ovvero al diverso limite stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale.

Ai sensi dell’art 10, comma 7, del Dlgs n. 368/2001, è prevista la possibilià ai soli CCNL di individuare limiti quantitativi diversi rispetto a quello legale, sebbene in maniera non uniforme. E’ anche vero, però, che i contratti di prossimità, territoriali od aziendali, ai sensi dell’art 8 del DL 138/2011, sono legittimati per determinate materie e per specifiche finalità, a derogare alle legge ed alla contrattazione collettiva nazionale ma non alle norme comunitarie ed alla Costituzione.

Tra le varie materie è prevista anche quella dei contratti a termine; in merito alle finalità vengono contemplate la maggiore occupazione, la stabilità occupazionale, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività..etc.

Premsso tutto ciò, il Ministero del lavoro con risposta all’interpello n. 30/2014 dell’Associazione Datoriale Aris, afferma come in via generale la disciplina del contratto a termine è derogabile dai contratti di prossimità ma tuttavia nel rispetto, in questa sede, dei principi Comunitari. In tal senso abbiamo la diretta comunitaria europea n. 1999/70Ce, in cui si afferma come i contratti a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori, unitamente al fatto che l’utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato deve essere impostata verso la prevenzione degli abusi.

Pensare, quindi, ad una contrattazione di prossimità, in primis aziendale, che rimuova completamente i limiti quantitativi legale o contrattuali collettivi nazionali, costituirebbe un atto negoziale collettivo privo dei vincoli di legittimità (di cui al DL 138/2011) poichè farebbe venir meno il dettato comunitario circa la prevalenza ” della forma comune” del contratto a tempo indeterminato e spianerebbe la strada ad un abuso del contratto a termine.

Pertanto, afferma il Ministero, è evidente che l’intervento della contrattazione di prossimità non potrà rimuovere mai del tutto i limiti quantitativi previsti dalla legislazione nazionale (20%) ovvero dalla contrattazione collettiva nazionale ma esclusivamente prevederne una diversa modulazione in peius o meius.

Tutto ciò, si potrebbe tradurre in una potenziale ed ulteriore possibilità per la somministrazione, laddove le realtà imprenditoriali abbiamo difficoltà a siglare accordi di prossimità, con le OO.SS comparativamente più rappresentative, complessi ed articolatamente derogatori della contrattazione collettiva nazionale ovvero della previsione di legge.

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