Agenzie per il lavoro straniere: il Ministero spiega le condizioni per l’esercizio dell’attività in Italia

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Alessandro Corvino

Con l’interpello n. 31, pubblicato il 2 dicembre 2014, il Ministero del lavoro ha ribadito che le agenzie di somministrazione – già in possesso di provvedimento autorizzatorio di altro Stato membro dell’U.E., equivalente a quello rilasciato dal Ministero del lavoro italiano – non sono tenute a richiedere al Ministero del lavoro italiano l’autorizzazione allo svolgimento della relativa attività. E’ sufficiente una mera richiesta di iscrizione presso l’apposito albo ministeriale.

Lo stesso Ministero precisa, inoltre, che la garanzia fideiussoria imposta (art. 5, lett. c, dlgs 276/2003) alle agenzie aventi sede/stabilimento nel territorio italiano deve essere stipulata dalle agenzie straniere solo qualora non abbiano assolto ad “obblighi analoghi” nel rispetto della normativa del paese di origine.

La pressione delle agenzie straniere ha, in realtà, origini antiche.

Basti pensare, quando era vigente la disciplina del lavoro interinale di cui alla legge Treu, alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (causa C-279/00, sent. 07.02.2002) che aveva giudicato illegittima la normativa italiana proprio nella parte in cui imponeva a tutte le imprese di effettuare il deposito cauzionale al fine di ottenere l’autorizzazione richiesta per esercitare in Italia l’attività di fornitura di lavoro temporaneo.

Più recentemente (interpello n. 81 del 22 dicembre 2009) lo stesso Ministero del lavoro – pur ritenendo il contratto di somministrazione di lavoro astrattamente certificabile secondo le procedure di cui alla legge Biagi (possibilità che oggi peraltro appare pacifica, visto che l’art 75 dlgs 276/2003, come modificato dal Collegato lavoro, stabilisce che possono essere certificati tutti i rapporti in cui, anche indirettamente, sia dedotta una prestazione lavorativa) – ammoniva sul fatto che la legittimità del contratto, stipulato con un’agenzia straniera comunitaria, dipendesse per un verso dalla verifica dell’autorizzazione rilasciata nel paese di origine e, per altro verso, da una valutazione di equivalenza dei requisisti richiesti da tale Stato con quelli previsti dall’ordinamento italiano. Valutazione, quest’ultima, da operare caso per caso ed a posteriori (vista l’abrogazione del comma 3 dell’art. 4 del dlgs 72/2000 che, con riferimento al lavoro interinale, prevedeva una procedura per l’attestazione di equivalenza del provvedimento di autorizzazione ottenuto dall’autorità competente nel paese di stabilimento), con tutta l’aleatorietà che ne può derivare.

Giusto per fare un esempio, si pensi ad un’agenzia rumena che intenda operare nel nostro Paese. Possono dirsi equivalenti i requisiti richiesti dalla legislazione rumena rispetto a quelli imposti da quella italiana?

Da un punto di vista formale, tanto in Romania quanto in Italia, per lo svolgimento dell’attività di somministrazione, è prevista la necessità di una autorizzazione amministrativa.

Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, i requisiti di accesso al regime autorizzatorio risultano nell’ordinamento italiano significativamente più stringenti, con oneri e responsabilità molto maggiori, oltre che presidiati da un apparato sanzionatorio particolarmente robusto, comparativamente considerati, rispetto a quanto previsto per la concessione dell’autorizzazione in Romania.

In particolare, per quanto riguarda i requisiti finanziari, si evidenzia una sostanziale difformità in termini di selettività per l’impresa richiedente rispetto a quanto previsto dalla normativa rumena. La disciplina rumena richiede (art. 5 della Decisione n. 938 del 10 giugno 2004) una garanzia finanziaria mediante deposito presso una banca in Romania di un importo corrispondente al valore di «25 stipendi lordi di base minimo dell’economia, garantiti al pagamento, al quale si aggiungono i contributi dovuti dal datore di lavoro al bilancio delle assicurazioni sociali dello Stato, al bilancio dell’assicurazione contro la disoccupazione e al bilancio del Fondo nazionale unico di assicurazioni di malattia».

La legge italiana, invece, prevede un deposito cauzionale presso un istituto bancario pari a € 350.000 per i primi due anni di attività, ed una fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo a partire dal terzo anno di attività, o di importo pari al 5% del fatturato (ove il calcolo della percentuale del 5% porti ad un importo superiore a € 350.000).

Sul piano sostanziale il requisito dell’affidabilità finanziaria appare di sicuro rilievo, in quanto la legislazione rumena assicura la tutela dei lavoratori che dovrebbero operare in Italia con un regime protettivo decisamente inferiore a quello imposto dalla legge italiana.

Peraltro, la stessa Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella citata sent. 07.02.2002, aveva confermato un consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria che in più circostanze ha ribadito la legittimità di norme che, pur rappresentando un ostacolo al principio fondamentale della libera prestazione dei servizi, fossero “giustificate da ragioni imperative d’interesse generale e applicabili a tutte le persone o imprese che esercitino un’attività nel territorio dello Stato membro ospitante, qualora tale interesse non sia tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito”.

Dalla stessa giurisprudenza comunitaria si desume come la comparazione fra i diversi ordinamenti vada fatta in rapporto alle “finalità”, e cioè alle tutele che le norme intendono assicurare.

Pare inopinabile che l’assetto particolarmente rigoroso del regime autorizzatorio italiano (e del relativo apparato sanzionatorio), anche nel contesto comparato, trova la propria giustificazione in una pluralità di interessi tutelati. In primo luogo l’interesse fondamentale del lavoratore a prestare la propria attività a favore di agenzie adeguatamente solide, affidabili, e professionalmente competenti. In secondo luogo l’interesse delle imprese clienti che, solidalmente legate alle agenzie nella responsabilità verso i lavoratori in somministrazione, devono essere tutelate sul piano della affidabilità, solidarietà e correttezza dell’operatore. Infine, il ruolo dell’agenzia di somministrazione come operatore qualificato che opera sul mercato del lavoro; un interesse quest’ultimo, all’evidenza, di carattere generale.

Sembra quindi condivisibile la sottolineatura dello stesso Ministero del lavoro che, nell’interpello del 2 dicembre, evidenzia come il concetto di “obblighi analoghi previsti per le stesse finalità” vada inteso nel senso della esistenza di obblighi legati alla medesima ratio e quindi finalizzati ad una effettiva tutela dei lavoratori somministrati. Ne consegue – specifica il Ministero – che non possono essere considerati rispettati analoghi obblighi laddove, a garanzia di fondamentali obblighi di natura contributiva e retributiva, risultino essere costituite, a titolo di garanzia fideiussoria, somme di entità non congrua a tutelare le posizione giuridiche soggettive coinvolte, con grave pregiudizio anche delle condizioni di libera concorrenza del mercato.

Sul caso specifico (la richiesta sottoposta al Ministero riguardava il caso di un’agenzia slovena) il Ministero non si pronuncia, lasciando quindi l’incertezza sulla congruità o meno della garanzia. In altri termini: chi si rivolge ad agenzie straniere comunitarie lo fa a proprio rischio.

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