Lavoro a termine e limiti quantitativi: l’interpello del Ministero del lavoro

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Stefania Cordeddu

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Interpello n. 30/2014 del 2.12.2014, risponde al quesito avanzato in merito alla possibilità di deroga da parte della contrattazione collettiva di prossimità ai limiti quantitativi di utilizzo del contratto a tempo determinato.

La disciplina contenuta nell’art.8 del D.L. n. 138/2011 consente ai contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale di derogare, con specifiche intese, alla disciplina legale e contrattuale collettiva nelle particolari materie elencate al comma 2 dello stesso articolo. Il menzionato elenco ha carattere tassativo, la possibilità di deroga è, quindi, possibile esclusivamente in riferimento a tali materie.

Tra i casi previsti alla lett. c) del citato co. 2 dell’art. 8 vi sono i contratti a termine, per il cui utilizzo la legge stabilisce limiti quantitativi di natura legale e contrattuale, ai sensi degli artt. 1 co. 1, 10 e 7 del D.Lgs. n. 368/2001, la cui disciplina risulta derogabile attraverso la contrattazione di prossimità.

Bisogna precisare che l’intervento di prossimità è ammesso solo a fronte di specifiche finalità, che andranno chiaramente indicate ne contratto e nel rispetto di alcune condizioni.

In particolare, le intese:

  • Devono essere finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività;

 

  • Sono subordinate al rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

 

Sotto quest’ultimo profilo è importante evidenziare come i contratti di prossimità siano abilitati ad intervenire con discipline che, ad ogni modo, non mettano in discussione il rispetto della cornice giuridica nella quale vanno ad inserirsi.

In speciale modo su quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

Nell’ambito di tale accordo si prevede, che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Su tali basi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali conclude affermando che l’intervento della contrattazione di prossimità non potrà comunque rimuovere del tutto i limiti quantitativi previsti dalla legislazione o dalla contrattazione nazionale ma esclusivamente prevederne una diversa modulazione.

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