Non esiste lavoro a termine senza tetto massimo di durata: la Corte di Giustizia condanna lo Stato italiano

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La Corte di Giustizia Europea ha dichiarato illegittima la normativa italiana sui contratti a termine nella scuola. La questione portata all’attenzione del giudice comunitario riguarda la legittimità della normativa italiana, nella parte in cui consente la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con docenti e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che svolgono supplenze nel settore della scuola pubblica.
Tale normativa è stata contestata da alcuni dipendenti pubblici italiani in quanto, non ponendo un limite massimo di durata dei contratti a termine, e non fissando alcun termine preciso per l’espletamento di concorsi di assunzione, non conterrebbe misure sufficienti a prevenire e sanzionare il ricorso abusivo a tali contratti, come richiesto dalla clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (direttiva n. 70/1999).
La normativa su cui è stato emesso il giudizio comunitario è il frutto della combinazione di diversi provvedimenti.
Secondo il Testo Unico sul Pubblico Impiego, le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi di lavoratori a termine solo per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali.
Il lavoro a termine nella scuola è regolato anche dal decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368, che fissa alcuni limiti oggettivi (in particolare, una durata massima di 36 mesi) per l’utilizzo del contratto.
Questo limite di durata non vale per il personale della scuola; infatti, secondo l’articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368/2001 (norma introdotta dal decreto legge n. 70/2011), la durata massima non si applica rispetto ai contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA [amministrativo, tecnico ed ausiliario].
Il motivo dell’esenzione è spiegato dalla stessa norma, che fa riferimento alla necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato.
Questi contratti, quindi, non hanno limite di durata, e possono essere stipulati secondo le regole definte nell’articolo 4 della legge del 3 maggio 1999, n. 124; tale norma stabilisce che le cattedre e i posti di insegnamento e quelli ATA che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sono coperti meante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo.
La Corte ha evidenziato che il rinnovo di contratti a tempo determinato instaurato da tale normativa non appare attuato per coprire esigenze provvisorie di personale docente dell’amministrazione; tale meccanismo avrebbe il diverso obiettivo di far fronte a esigenze di personale permanenti e durevoli.
Il punto critico è la mancanza di
una misura capace di prevenire e sanzionare il ricorso abusivo alla successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore scolastico.
Con la sentenza, si apre un doppio fronte: deve essere rivista la legislazione, per i contratti futuri, e si corre il rischio di dover pagare ingenti risarcimenti, per quelli passati.

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