Contratto di solidarietà: le procedure per la concessione del contributo

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Stefania Cordeddu

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 26 del 7.11.2014, fornisce alcune precisazione sulla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà, al fine di assicurarne una corretta ed uniforme utilizzazione.

In via preliminare la citata Circolare individua le imprese che possono stipulare contratti di solidarietà ex art. 5, co. 5 e 8 L. 236/1993 e beneficiare del relativo contributo a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione e sono:

  1. Le imprese con oltre 15 dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 1 del D.L. n.726/1984 e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all’art. 24 L. 223/1993 ove ne ricorrano i presupposti, o qualora non ricorrano, che intendono procedere a licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo;
  2. Le imprese che non superano i 15 dipendenti, ma con almeno due dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione dell’art1. D.L. n.726/1084:
  3. Le imprese alberghiere nonché aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali, che presentino gravi crisi occupazionali, indipendentemente dal numero dei dipendenti;
  4. Le imprese artigiane, con almeno due dipendenti a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano il compenso previsto a carico dei fondi bilaterali.

Durante le ora di astensione dal lavoro per l’applicazione del regime di solidarietà è possibile che i lavoratori svolgano attività formativa, purché in relazione alla stessa, si verifichino le seguenti condizioni, che devono tutte sussistere cumulativamente:

  1. Necessità di adibire il lavoratore, nell’ambito dei processi di riorganizzazione o ristrutturazione, a compiti o mansioni differenti da quelli cui era adibito o, se adibiti ai medesimi compiti, sia previsto l’utilizzo di nuove apparecchiature;
  2. Esistenza di un progetto formativo che preveda una coerente combinazione tra aspetti teorici ed aspetti pratici legati alle nuove mansioni o all’utilizzo di nuove apparecchiature;
  3. Presenza, nel momento di formazione, di un tutor, lavoratore già esperto nei nuovi compiti o mansioni i nell’utilizzo di nuove tecnologie, un istruttore o altra figura analoga.

Per quanto riguarda la procedura per l’erogazione del contributo di solidarietà si articola nella:

Accordo sindacale

in analogia con quanto previsto per i trattamenti di integrazione salariale anche i dipendenti interessati al contratto di solidarietà devono avere un’anzianità aziendale non inferiore al 90 giorni alla data dell’inizio del regime di solidarietà. Anche ai lavoratori assunti con contratto a termine, con contratto di inserimento e agli apprendisti si può applicare il contratto di solidarietà. Il contratto aziendale stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali e/o con le rappresentanze sindacali unitarie, può riguardare tutta l’organizzazione produttiva dell’impresa o le singole unità nonché tutte le categorie e qualifiche dei lavoratori o soltanto parte di esse, ed è efficace nei confronti di tutti i lavoratori che rientrino nell’ambito della sua applicazione, senza necessità di specifica approvazione da parte dei singoli interessati alla contrazione dell’orario di lavoro.

Presentazione dell’istanza

L’istanza dell’impresa richiedente il contributo di solidarietà, in duplice copia, di cui una in bollo, deve essere presentata alla D.T.L. competente. Le istanze vengono vagliate seguendo l’ordine cronologico di presentazione presso la D.T.L., dato dal protocollo di entrata presso le stesse. Per quanto riguarda la retribuzione lorda di riferimento ai fini del calcolo del contributo di solidarietà si fa riferimento alla retribuzione lorda denunciata all’INPS, relativo ai 12 mesi antecedenti al periodo interessato alla riduzione dell’orario di lavoro, con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

Accertamento e ammissione al contributo di solidarietà

La D.T.L. competente deve effettuare l’accertamento dei presupposti di legge con cadenza trimestrale sull’effettiva riduzione dell’orario di lavoro svolto dagli interessati, e la verifica iniziale di legittimità della documentazione presentata dall’azienda in sede di proposizione dell’istanza. Infine verifica, tenendo conto degli indicatori economico – finanziari delle cause del manifestarsi dell’eccedenza di personale, presupposto essenziale su cui si fonda la concessione del contributo.

L’ammissione al contributo viene disposta dalla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione nel limite delle disponibilità finanziarie per tale ammortizzatore sociale.

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