Lavoro, le novità nella delega fiscale

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Filippo Chiappi

 

Il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, in attuazione della “delega fiscale”, licenziato in data 30/10/2014 dall’Esecutivo Renzi, ed in attesa dell’emanazione dal Presidente della Repubblica e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contiene delle interessanti novità al limite del confine tra l’universo fiscale e giuslavoristico. Si ricorda che il D.Lgs. normalmente entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione a differenza del decreto legge che viceversa dispiega i suoi effetti il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione.

Nello specifico individuiamo tre marco aree di interesse per la nostra attività anche di natura consulenziale.

1) Abrogazione della responsabilità solidale negli appalti. Si registra la definitiva eliminazione dei commi da 28 a 28 ter dell’art 35 del DL 223/2006. Risulterà, quindi, definitivamente superata la responsabilità solidale in ambito fiscale tra appaltatore e subappaltatore, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente inerenti al rapporto di subappalto. Allo stesso tempo, il committente non sarà più soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 200 mila euro, in caso di pagamento del corrispettivo (all’appaltatore) senza previamente verificare il regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente riguardanti l’intera filiera dell’appalto.

In sostanza, a seguito del DL 69/2013 convertito in legge 98/2013 G.U. 21/08/2013, prima di effettuare qualunque pagamento con riferimento a contratti di appalto/subappalto stipulati o rinnovati dal 12 agosto 2012 l’appaltatore doveva richiedere al subappaltatore l’asseverazione di un soggetto qualificato (o, in alternativa, l’autocertificazione) attestante che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente inerenti il subappalto, già scaduti a tale data, erano stati «correttamente eseguiti». Al contempo, il committente doveva comportarsi allo stesso modo nei confronti dell’appaltatore, il quale doveva fornire anche la documentazione rilasciata da tutti i subappaltatori.

In assenza dell’attestazione cartacea, ed in caso d’irregolarità nel versamento delle ritenute riferite alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto o dei vari subappalti, l’appaltatore rispondeva in solido verso l’erario con il subappaltatore “infedele” nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto (responsabilità solidale fiscale), mentre il committente era passibile della sola sanzione da 5mila a 200mila euro (responsabilità sanzionatoria).

Pertanto, l’abrogazione di tale disposizione, ha realizzato una notevole semplificazione, in virtù della quale, committenti ed appaltatori non dovranno più preoccuparsi di richiedere le previste certificazioni di regolarità dei versamenti delle ritenute, evitando così di bloccare i pagamenti alle imprese in attesa di ricevere l’attestazione prevista, sino ad oggi, dalla norma. In sostanza la vecchia norma ha determinato un forte peggioramento della situazione finanziaria delle imprese impiegate nella filiera dell’appalto. Infatti, le imprese appaltatrici e subappaltatrici, in caso di omesso o ritardato versamento delle ritenute per carenza di liquidità, non incassavano i corrispettivi dai committenti – appaltatori ed erano sempre più in difficoltà ad adempiere ai successivi obblighi tributari. Insomma, una catena autodistruttiva. Resta però in capo al committente la responsabilità solidale come sostituto d’imposta in caso emergano situazioni di lavoro in nero nella filiera dell’appalto. Il committente stesso, potrà esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato inadempiente.

Infatti, oltre ad abrogare i commi 28, 28-bis e 28-ter, la norma del D.Lgs, prevede (introducendo una aggiunta all ‘art 29 comma 2 del dlgs 276/2003) che il committente convenuto in giudizio per il pagamento in solido con l’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, qualora abbia eseguito il pagamento ai lavoratori dei trattamenti retributivi (a seguito del beneficio excussionis) sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compreso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente. Fermo restando, come già detto, che il committente e’ legittimato ad esercitare l’azione di regresso nei confronti dei soggetti coobbligati nella filiera dell’appalto.

“Tale previsione – spiega la relazione illustrativa al D.Lgs – evita, da una parte, qualunque “intromissione” nell’autonomia contrattuale delle parti e, dall’altra, si pone a presidio, nelle suddette ipotesi, dell’evasione fiscale connessa all’utilizzo di lavoratori in nero “, nella struttura ad anelli intersecati tipici dell’appalto.

 

Naturalmente, nulla cambia per quanto riguarda il vincolo di solidarietà giuslavoristica, negli appalti di opere o servizi, con riferimento agli obblighi previdenziali ed assicurativi dei lavoratori e per le loro retribuzioni (articolo 29, comma 2, Dlgs 276/03, modificato dal Dl 76/13). Nei rapporti di appalto e subappalto, è ancora in vigore, quindi, la solidarietà retributiva e contributiva tra committente, appaltatore e subappaltatori. In particolare, il committente, nei limiti dei due anni dalla cessazione del contratto di appalto, è obbligato in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, in relazione ai trattamenti retributivi – comprese le quote del tfr – , ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto. Pertanto, è dunque importante che i committenti e gli appaltatori/subappaltatori continuino a richiedere il DURC, al fine di verificare la regolarità contributiva e retributiva ed evitare di rispondere in solido dei mancati versamenti. Sempre in tema di responsabilità giuslavoristica di tipo solidale, abbiamo il consolidato principio del “beneficio excussionis” a favore del committente che impone al creditore lavoratore di aggredire per il soddisfacimento dei suoi crediti (retribuivi, contributivi..etc) in prima battuta il patrimonio del debitore principale (appaltatore o subappaltatore). Ne deriva, che in tal caso, l’azione esecutiva verrà esperita nei confronti del committente, solo qualora sia risultata infruttuosa nei confronti di appaltatori e subappaltatori inadempienti. Potendo successivamente, il committente stesso, esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato inadempiente. Si ricorda, infine, che il DL 69/2013 convertito in legge 98/2013, sempre nell’ambito degli appalti privati, ha eliminato la responsabilità solidale per l’appaltatore in merito all’IVA versata dal subappaltatore così come del committente in merito all’iva dell’appaltatore.

 

2) Addizionali Irpef. Il Dlgs razionalizza la normativa in materia di addizionale regionale e comunale all’Irpef. A tal fine, la data di riferimento per determinare il domicilio fiscale delle persone fisiche, contribuenti, sarà quella del 1° gennaio del periodo di imposta a cui si riferisce il tributo. In definitiva, viene riformata ed uniformata, al 1° gennaio la data data di riferimento per individuare la potestà impositiva dei diversi Enti (Comuni e Regioni) in caso di variazioni di domicilio. Così facendo, viene eliminato definitivamente, il doppio binario finora esistente tra addizionale Regionale (31.12) e Comunale (1° gennaio). In definitiva, il tributo dovrà essere pagato all’Ente nel cui territorio la persona fisica risiede all’inizio del periodo di imposta di riferimento (1° gennaio di ogni anno).

 

3) Modello 730 precompilato. A partire dal prossimo anno, per i redditi dell’anno di imposta 2014 di dipendenti e pensionati, l’Agenzia delle Entrate dopo aver elaborato i dati in suo possesso in anagrafe tributaria (dichiarazione dell’anno precedente; versamenti effettuati), i dati relativi a mutui ed assicurazioni, in possesso di banche ed altri soggetti ed i dati contenuti nella nuova certificazione unica (CU al posto della CUD) rilasciata dai sostituti di imposta con riferimento ai redditi o compensi erogati nell’anno di riferimento, renderà disponibile entro il 15 aprile di ogni anno la dichiarazione dei redditi in versione precompilata. Dal 2016 saranno incluse anche le spese mediche e sanitarie che danno diritto alle detrazioni IRPEF. I contribuenti, una volta ricevuta la dichiarazione, avranno la possibilità di confermarla e/o di integrarla da soli ovvero avvalendosi dell’aiuto di un intermediario abilitato (CAF, professionista abilitato).

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