Filippo Chiappi
Sempre più frequentemente si parla del fatto che la collocazione in mobilità di alcuni lavoratori, possa determinare il loro diritto alla richiesta dell’anticipazione dell’indenità di mobilità (in un’unica soluzione anzichè frazionata mese per mese) a fronte di iniziative di attività di lavoro autonomo.
Con la circolare 14 aprile 2011, n. 67 l’INPS ha fornito alcune indicazioni riguardo alla compatibilità della indennità di mobilità con lo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché ulteriori precisazioni in materia di corresponsione della stessa indennità in forma anticipata in una unica soluzione ai prestatori di lavoro che si associno in cooperativa ovvero intraprendino attività di lavoro autonomo.
Nello specifico la legge n. 223/1991 prevede la possibiltà per il prestatore di lavoro che si trovi in mobilità di ottenere, previa richiesta, la corresponsione anticipata della prestazione al fine di intraprendere una attività autonoma oppure associarsi in cooperativa, escludendo solo le mensilità eventualmente già godute. Secondo quanto chiarito dall’Inps, la compatibilità tra svolgimento di lavoro autonomo con la percezione dell’indennità di mobilità è il seguente: attività di lavoro autonomo con reddito non superiore a 4.800 euro annui.
Ciò significa che se il reddito da lavoro autonomo, relativo alla nuova inziativa, superi 4800 euro annui, il soggetto perde o meglio non avrà più diritto all’indennità di mobilità che dovrà essere restituita all’INPS per il quantum ricevuto in via anticipata.