La disciplina dei licenziamenti collettivi si applica anche ai dirigenti. Grande novità nella legge comunitaria

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I dirigenti entrano a pieno titolo nelle procedure di licenziamento collettivo, grazie al recepimento – operato dalla legge comunitaria appena approvata dal Parlamento – della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 febbraio scorso (Causa n. 596/2012); tale pronuncia aveva dichiarato l’illegittimità della legge n. 223 del 1991, nella parte in cui escludeva l’obbligo di rispettare le procedure di riduzione del personale nei confronti dei dipendenti con qualifica dirigenziale.

Il recepimento avviene tramite la modifica dell’articolo 24 della legge n. 223/1991 e si concretizza, innanzitutto, nella formale inclusione dei dirigenti tra il personale da computare ai fini dell’applicabilità della procedura collettiva.

Secondo la normativa preesistente, la procedura di licenziamento collettivo era obbligatoria solo in presenza di due distinte condizioni: intenzione di procedere al licenziamento di almeno 5 lavoratori nell’arco di 120 giorni, e organico aziendale superiore ai 15 dipendenti.

I dirigenti non erano computati in nessuno dei due contatori. La legge comunitaria modifica questo aspetto, precisando che i dirigenti vanno conteggiati sia nel calcolo dei 5 lavoratori per i quali l’impresa intende procedere al licenziamento, sia nel calcolo dell’organico che determina il superamento della soglia dei 15 dipendenti.

La novella si preoccupa anche di specificare quali sono le regole della procedura collettiva che si applicano al personale dirigenziale.

Secondo la norma, nei confronti dei dirigenti devono essere applicate le regole che stabiliscono l’obbligo di avviare la procedura mediante una comunicazione scritta, diretta al sindacato, nella quale sono descritti gli aspetti salienti della riduzione di personale (il numero degli esuberi, i motivi sottesi, le ragioni per le quali non è possibile adottare soluzioni alternative, ecc.). Dopo l’avvio della procedura, devono essere seguite le stesse regole previste per i licenziamenti collettivi ordinari, a partire dall’obbligo di svolgere l’esame congiunto. La legge evidenzia che devono essere tenuti “appositi incontri”; con tale espressione, probabilmente, si fa riferimento alla possibilità di svolgere l’esame congiunto in maniera separata rispetto agli altri lavoratori.

La legge – risolvendo un dubbio importante emerso subito dopo la sentenza della Corte di Giustizia – estende ai dirigenti anche la disciplina dei criteri di scelta; pertanto, anche l’individuazione dei dirigenti da licenziare dovrà essere operata tenendo conto, in concorso tra loro, dei criteri delle esigenze tecnico organizzative, dell’anzianità aziendale e dei carichi di famiglia, o di quelli negoziati col sindacato.

La riforma si preoccupa anche di allineare il regime sanzionatorio al particolare regime giuridico che, da sempre, caratterizza il rapporto di lavoro dei dirigenti. Questa scelta appare molto opportuna in quanto, dopo la sentenza di febbraio, si era aperto un importante vuoto normativo al riguardo. A tale proposito, stabilisce che il licenziamento del dirigente intimato senza forma scritta è soggetto alla regole del licenziamento orale, e che per l’impugnazione del recesso si applicano i termini fissati dal c.d. collegato lavoro, che ha modificato la legge n. 604/1966. Inoltre, la legge stabilisce l’entità della sanzione per i casi di violazione delle procedure o dei criteri di scelta; in tali ipotesi, il datore di lavoro è tenuto al pagamento in favore del dirigente di un’indennità in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. L’importo concreto della sanzione dovrà essere quantificato dal giudice tenendo conto della natura e della gravità della violazione. Il tetto minimo e massimo della sanzione può essere modificato dai contratti collettivi applicabili al rapporto di lavoro, che potranno incrementare oppure ridurre i due valori.

Continuano invece a non applicarsi nei confronti dei dirigenti le norme in materia di contributo di ingressso, iscrizione nelle liste di mobilità e godimento dei relativi trattamenti; l’esclusione è ragionevole, considerato che questi istituti sono estranei al rapporto di lavoro dirigenziale.

 

Giampiero Falasca, Il Sole 24 Ore

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