Filippo Chiappi
I datori di lavoro, ai fini di ulteriori assunzioni con contratto di apprendistato, sono tenuti a “stabilizzare” una percentuale di lavoratori che hanno terminato il proprio periodo formativo.
In sostanza, la legge Fornero (L. 92/2012), aveva normato come conditio per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato, l’obbligo di mantenere in servizio il 30% dei lavoratori assunti con il contratto di apprendistato nell’ultimo triennio. La novella era riferita ai datori di lavoro con un organico pari o superiore ai 10 dipendenti. Nell’ottica di una maggiore precisione, la prassi Ministeriale affermava come anche i CCNL potevano fissare limiti percentuali di stabilizzazione diversi rispetto a quelli legali. In definitiva si aveva una doppia clausola: obbligo di natura legale (30%), obbligo di natura contrattuale. I datori di lavoro con almeno 10 dipendenti dovevano rispettare la clausola legale (che poteva essere più alta o più bassa di quella contrattuale collettiva); quelli con meno di 10 dipendenti dovevano riferirsi alla eventuale previsione dei contratti collettivi che diveniva vincolante ed obbligatoria ed il cui mancato rispetto comportava la trasformazione del rapporto di apprendistato in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La prima parte del Job Act o Jobs Act ha decretato un apprendistato libero per i soli datori di lavoro che occupano fino a 49 dipendenti. Infatti, per codesti, non c’è più alcuna clausola di stabilizzazione legale (20%) da rispettare. Qualora, una clausola da contingentamento sia prevista dal contratto collettivo applicato, la sua eventuale violazione non ha più l’effetto traslativo ossia trasformativo del rapporto di lavoro. Ossia non sussiste più la sanzione della conversione a tempo indeterminato qualificato sin dall’inizio e la perdita di tutte le agevolazioni retributive, contributive legate all’uso dell’apprendista. Per tali aziende, la eventuale individuazione di un limite percentuale di stabilizzazione “collettiva” alternativo a quello legale del 20% (più basso o più alto) non costituirà alcun vincolo di stabilizzazione.
Viceversa, la normativa vigente declama come ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dalla legge (20%), esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione (stabilizzazione), a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro ovvero altra percentuale stabilita dalla contrattazione collettiva. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti indicati, sia legali del 20% ovvero diversi dai contratti collettivi, sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, qualificati, sin dalla data di costituzione del rapporto, senza che trovi tuttavia applicazione la sanzione in merito al versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. Sanzione ricollegabile esclusivamente ad un inadempimento sul piano formativo.