Garanzia Giovani, al via gli incentivi per le assunzioni

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Stefania Cordeddu

 

L’INPS fornisce con la circolare n.118/14, alcune precisazioni normative e le prime indicazioni operative per l’inoltro dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al programma Garanzia Giovani.

Con Decreto Direttoriale n. 1709/14 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disciplinato il suddetto incentivo, prevedendo che esso sia gestito dall’INPS. La presente circolare specifica la disciplina contenuta nel Decreto Direttoriale e fornisce le prime indicazioni operative per i datori di lavori interessati.

A quali datori di lavoro è concesso l’incentivo?

  • L’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

Per quali lavoratori spetta l’incentivo?

  • L’incentivo spetta per l’assunzione dei giovani che si registrano al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro.
  • Possono registrarsi al programma Garanzia Giovani i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, i cosiddetti NEET, cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati, né inseriti in un percorso di formazione.
  • I minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.
  • Il requisito di età si intende posseduto se, il giorno della registrazione al programma, il giovane non ha ancora compiuto il trentesimo anno di età.
  • Dopo che la registrazione è stata effettuata nei limiti di età indicati ai fini dell’applicazione dell’incentivo, è necessario che il giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione e spetta anche se, nel momento dell’assunzione, il trentesimo anno di età è stato già compiuto.

Quali sono i rapporti di lavoro incentivati?

  • L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione di durata pari o superiore a sei mesi e per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione a tempo indeterminato.
  • L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
  • L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014, giorno successivo alla pubblicazione del decreto direttoriale, fino al 30 giugno 2017.
  • L’incentivo spetta anche in caso di rapporto parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.
  • L’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro di apprendistato, di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.
  • In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. In deroga a questo principio, che l’incentivo è autorizzabile una sola volta per ogni lavoratore, è possibile ottenere una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione di un precedente rapporto a tempo determinato. La deroga opera se la somministrazione già agevolata si sia svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato e a condizioni che l’assunzione a tempo indeterminato sia effettuata senza soluzioni di continuità rispetto alla somministrazione.
  • L’ammissibilità e l’importo dell’incentivo sono determinati dalla classe di profilazione attribuita al giovane e dal contratto di contratto concluso, secondo lo schema presente nell’allegato n. 2 del menzionato decreto. Non spetta alcun incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di qualunque durata di giovani cui sono attribuite la classe di profilazione 1-BASSA o 2-MEDIA.

Quali sono le condizioni di spettanza dell’incentivo?

Alla regolarità prevista dall’art.1, co. 1175 e 1176 della L. 296/2006, inerente:

  • L’adempimento degli obblighi contributivi;
  • L’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • Il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • All’applicazione dei principi stabiliti dall’art. 4 co. 12, 13 e 15, della legge 92/2012;
  • Alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cossiddetti de minimis.

Come si articola il procedimento di ammissione all’incentivo?

Il datore di lavoro inoltra all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:

  • Il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
  • La regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa.

La domanda deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito internet www.inps.it. Il modulo sarà disponibile entro qualche giorno dalla pubblicazione della citata circolare tramite specifico messaggio pubblicato sul sito internet dell’INPS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Decreto Direttoriale n. 1709/14; Circolare INPS n.118/14.

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