Contratti di solidarietà, approvato il decreto per ottenere gli sgravi contributivi

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Stefania Cordeddu

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 23/2014 fornisce le direttive per la concessione delle riduzioni contributive per i contratti di solidarietà.

 

Chi sono i destinatari?

  • I Destinatari della riduzione contributiva sono le imprese che stipulano, a partire dal 21 marzo 2014, o che alla medesima data hanno in corso, contratti di solidarietà.
  • Le medesime imprese devono, inoltre, individuare strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo o di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

Come si applica la riduzione contributiva?

  • La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014 e per l’intera durata del contratto di solidarietà, con il limite massimo di 24 mesi, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
  • La domanda avente ad oggetto lo sgravio contributivo si riferisce al periodo previsto nell’accordo, comunque non superiore a 12 mesi.
  • All’approssimarsi del raggiungimento del limite di spesa annuo le domande pervenute saranno ammesse con riserva.

 

Come si presenta la domanda?

  • L’impresa presenta la domanda di riduzione contributiva, nella quale dovrà essere indicato il codice pratica relativa all’istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà, con la procedura CIGSonline, unitamente al contratto di solidarietà ed alla documentazione nella quale sono indicati i predetti strumenti.
  • La domanda deve essere presentata sia all’INPS cha alla pagina internet lavoro.it entro 30 giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà o, per i contratti già in essere, entro 30 giorni dalla pubblicazione della citata circolare.
  • Le istanze saranno istruite secondo l’ordine cronologico risultante dall’invio effettuato con posta certificata.

 

Come viene adottato il provvedimento concessivo?

  • Ricevuta la comunicazione, da parte dell’INPS, della quantificazione dell’onere connesso allo sgravio contributivo, nonché della disponibilità delle risorse, la direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione adotterà il relativo provvedimento concessivo, per un periodo non superiore a 12 mesi, dandone immediata comunicazione all’INPS.
  • Il Ministero non provvederà ad istruire le domande di riduzione contributiva che perverranno a far data dal giorno della pubblicazione sul sito internet della comunicazione del raggiungimento effettivo del limite di spesa annuo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 23 del 26/09/2014, Decreto n. 83312 del 07/07/2014; Decreto –Legge n. 726/1984, convertito con Legge n. 863/1984, artt. 1 e 2; Decreto-Legge n. 34/2014, convertito con Legge n. 78/2014.

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