Start-up innovativi e le semplificazioni delle attestazioni

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Stefania Cordeddu

Con la circolare n. 3672/2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha inteso dare chiarezza e semplificare gli adempimenti presso il Registro Impresa per le start-up innovative e gli incubatori certificati, con speciale riguardi alla conferma dei requisiti richiesti dai co. 14 e 15 del D.L. n. 179/2012.

Il medesimo D.L. convertito con Legge n. 221/2012, ha definito la start-up innovativa fornendo una serie di requisiti identificativi e ha introdotto una vasta gamma di agevolazioni di natura fiscale e finanziaria al fine di sostenere la nascita e la crescita dimensionale di questa tipologia aziendale.

  • Il godimento delle agevolazioni è subordinato sia per le start-up innovative che per gli incubatori certificati, all’iscrizione ad una apposita sezione del Registro delle Imprese.

La normativa nell’individuare le informazioni che quest’ultime sono tenute a fornire precisa che:

  • L’impresa, sia essa start-up innovativa o incubatore certificato, è tenuta ad aggiornare con cadenza non superiore ai sei mesi le informazioni summenzionate.
  • Il rappresentante legale delle start-up innovative e dell’incubatori certificato, inoltre, mediante autocertificazione deve dichiarare il mantenimento del possesso dei requisiti richiesti dalla legge, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, tramite deposito di tale dichiarazione presso il Registri delle Imprese.

L’esistenza di questi tre diversi adempimenti nei confronti del Registro delle Imprese, di cui due parzialmente sovrapposi a cui le start-up innovative e gli incubatori certificati sono chiamati ad adempiere nel corso dell’anno solare ha ingenerato dubbi interpretativi tra gli operatori del settore.

Con la presente circolare, pertanto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha voluto dare risposta alle incertezze rilevate identificando una procedura chiara ed introducendo una semplificazione degli adempimenti. Prevedendo che :

  • Il primo aggiornamento delle informazioni venga effettuato entro sei mesi dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

 

  • A partire dal secondo adempimento le scadenze per l’effettuazione della dichiarazione semestrale al Registro delle Imprese sono uniformate rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, con la precisazione che il secondo adempimento avrà scadenza immediatamente successivo alla scadenza dall’anno dell’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese.

 

  • Esempio: una start-up innovativa iscritta alla sezione speciale del Registro impresa il 15 maggio 2014 deve effettuare il primo aggiornamento semestrale entro il 15 novembre 2014, mentre uniforma il secondo aggiornamento semestrale, che avrebbe scadenza al 15 maggio 2015, al 30 giugno 2015, il terzo al 31 dicembre 2015 e così a seguire.

 

  • Sempre in quest’ottica di semplificazione ed al fine di ridurre a due il numero degli adempimenti annui è previsto che la dichiarazione semestrale che scade nel semestre successivo al termine dell’esercizio sociale possa essere effettua unitamente all’attestazione del mantenimento dei requisiti, integrando tale attestazione degli elementi ulteriori previsti dai co. 12 e 13.

 

  • Esempio: una società, start-up innovativa o incubatore certificato, che abbia esercizio solare con termine al 31 dicembre di ciascun anno ed approvi il proprio bilancio il 30 aprile 2015, depositerà l’attestazione di mantenimento dei requisiti entro 30 giorni, e cioè entro il 30 maggio 2015, e potrà integrare nella stessa l’aggiornamento delle informazioni di cui ai co. 12 e 13 dando così contestuale adempimento all’obbligo di informazione semestrale previsto dal co. 14 con scadenza al 30 giugno 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti: Ministero dello sviluppo economico circolare n. 3672/2014;Decreto Legge n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012 art. 25 co. 5, 8, 9, 12 ,13 ,14, 15.

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