Filippo Chiappi
Nel decreto interministeriale Lavoro-Economia numero 83473 , sono fissati i nuovi principi della cassa integrazione in deroga. Nello specifico:
1) possono chiedere il trattamento della CIG in deroga solo le imprese ai sensi dell’articolo 2082 del c.c. rimanendo pertanto fuori i liberi professionisti salvo che agiscano in forma societaria;
2) potrà essere richiesta in situazioni di crisi aziendale avente determinate caratteristiche non imputabili all’imprenditore, di carattere transitorio ed eccezionale, ovvero legate a processi di riorganizzazione aziendale. E’ da escludere la concessione innanzi a situazioni di cessazione dell’attività;
3) i percettori sono determinate categorie di lavoratori subordinati: quadri, impiegati, operai, apprendisti e lavoratori in somministrazione;
4) per i soggetti di cui al punto 3, il sostegno economico è concesso a condizione che abbiano una determinata anzianità di servizio. Per accedere al trattamento si passa da 90 giorni ad almeno 12 mesi di anzianità lavorativa, di anzianità aziendale, ridotta ad 8 mesi per il solo 2014: anzianità posseduta alla data di sospensione dell’attività lavorativa. La durata massima del trattamento e’ di 11 mesi nel 2014, non più di 5 mesi nel 2015;
5) la domanda deve essere trasmessa telematicamente alla Regione ed all’inps entro 20 giorni dall’inizio della CIG in deroga, corredata dall’accordo sindacale che per i somministrati, riguarderà come da sempre, sia quello dell’utilizzatore sia quello specifico per gli interinali. In caso di presentazione tardiva della domanda il trattamento di CIG in deroga decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda;
6) allo scopo di fruire dei trattamente salariali in deroga l’impresa deve aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, tra cui la fruizione di ferie, rol, ex festività, maturati e non goduti, come individualmente concordato con i lavoratori interessati; Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 11 settembre 2014 ha pubblicato la Circolare n.19, al fine di fornire chiarimenti in merito ai criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. Il Ministero ricorda che l’art.2, co.64, 65, 66 e 67 della Legge 28 giugno 2012, n.92 ha previsto anche per gli anni 2013-2016 la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente. In data 1° agosto 2014 è stato poi emanato il richiamato ed analizzato decreto interministeriale n.83473 le cui disposizioni si applicano agli accordi stipulati dal 4 agosto 2014. Spiega il Ministero, come il decreto, disciplini i criteri di concessione dei trattamenti d’integrazione salariale e mobilità, in deroga alla normativa vigente, quindi rivolta a soggetti (imprese e piccoli imprenditori, rispettivamente ai sensi degli articoli 2082 e 2083 del c.c.) esclusi ordinariamente dalla disciplina della cassa integrazione e mobilità. Si tratta di disposizioni che resteranno operative sino a tutto il 2016, quando è poi prevista l’abrogazione in ossequio al nuovo regime di welfare delineato dalla riforma Fornero con i cosiddetti Fondi di solidarietà bilaterale. Il tutto diviene, quindi, un opportuno nuovo riferimento normativo per le pratiche di CIG in deroga, fermo restando la lettura della normativa regionale di riferimento ed in attesa dellla piena operatività del fondo di solidarietà bilaterale per i lavoratori in somministrazione di lavoro.
In tema Regionale, nel testo del Decreto e nella Circolare Ministeriale di commento emerge la facoltà per le Regioni di stipulare Accordi in deroga ai criteri gestionali, sino al 31.12.2014, grazie e per effetto della lettura per combinato disposto dell’art 2, 3 e dell’art 6 del Decreto Interministeriale.
La Regione Piemonte ha stipulato un importante Accordo con le Parti sociali ove sono state confermate le deroghe ai principi del Decreto Ministeriale: nello specifico, mantenere sino al 31.12.2014 il requisito dell’anzianità lavorativa per l’accesso alla CIGD a 90 giorni a dispetto dei nuovi 8 mesi.
Per la Regione Lombardia, molto gettonata in questo periodo, il sito istituzionale afferma come per l’anno 2014 per avere diritto al trattamento di CIG in deroga i lavoratori devono essere in possesso di un’anzianità lavorativa presso l’impresa richiedente di almeno 8 mesi alla data di inizio del periodo di intervento della CIGD. Purtroppo, tutto ciò attesta come la chiarezza e la semplicità siano divenute delle ipotetiche e disattese aspettative per gli operatori del settore.