Filippo Chiappi
La legge n. 92/2012, cd. “Fornero” ha previsto per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (per cui accedevano alla deroga) come le parti sociali (OO. SS e Ass Dat.li) tramite accordi o contratti collettivi devono o dovrebbero creare fondi di solidarietà bilterali volti ad assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto nei casi di riduzione (cassa integrazione con ore di lavoro comunque previste) o sospensione dell’attività lavorativa (cd. a zero ore, senza alcuna prestazione lavorativa). Istituti di riferimento la cig o cigs. 1. FONDO DI SOLIDARIETA’ OBBLIGATORI Per i settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale e per le sole aziende con più di 15 dipendenti (che per l’ appunto non rientrano nella disciplina degli ammortizzatori sociali, in quanto il settore di inquadramento previdenziale non lo prevede), la legge di stabilità 2014, disciplina la costituzione obbligatoria del fondo di solidarietà bilaterale attraverso una pattuizione collettiva tra le parti sociali del comparto merceologico di riferimento. Costituizione entro il 31.3.2014. Fondo che qualora costitutito dovrà essere recepito da un decreto ministeriale che darà molto probabilmente efficacia pubblica – erga omnes – e non diritto privato. Efficacia nei confronti dei datori di lavoro che aderiscono al ccnl con mandato di rappresentanza (iscritti) ovvero non iscritti ma aderenti con semplice clausola di rimando ma inquadrati previdenzialmente nel settore di riferimento. Tali fondi di solidarietà non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni INPS. Tali fondi con le annesse prestazioni e contribuzioni non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto. La contribuzione prevista dalla pattuizione colletiva e poi dal Decreto Ministeriale di recepiemento, non potrà essere inferiore allo 0,20%, con una ripartizione tra 2/3 datore di lavoro ed 1/3 lavoratore. Nelle more, partirà la costituzione ed il rispetto del fondo residuale inps retroagendo sin dal 1° gennaio 2014. 2. FONDO DI SOLIDARIETA’ FACOLTATIVI Abbiamo poi, le aziende sino a 15 dipendenti, che come tali non rientrano nell’applicazione degli ammortizzatori sociali. Per esse, la legge non impone un obbligo di passare ad un fondo di solidarietà bilaterale. Siamo nel regime della facoltà. Lo potrebbero fare le parti sociali ove nel momento in cui stipuleranno l’accordo per il fondo di solidarietà bilaterale di settore, lo facciano anche per le aziende sino a 15 dipendenti. In tal senso, esso diverrà obbligatorio per tali imprese. Ovviamente in primis per quelle superiori a 15 dipendenti ma poi anche per quelle sino a 15 dipendenti. Qualora tali aziende, ossia fino a 15 dipendenti, non abbiano viceversa una regolamentazione collettiva a cui far riferimento, non potrà applicarsi il fondo residuale inps, presente per la tipologia dei fondi obbligatori prima esposta, significando che in caso di crisi il ricorso all’ammortizzatore sociale sarà solo in deroga, se finanziato. Sempre in tema di fondi di solidarietà bilaterale facoltativi, la normativa prevede che essi possano essere costituiti anche per i settori già coperti dalla disciplina della cig/cigs. In tal caso la contribuzione sarà pari alloo 0,30% della retribuzione imponibile. 3. FONDO DI SOLIDARIETA’ ALTERNATIVI Infine, abbiamo i cosiddetti fondi di solidarietà bilaterali “ALTERNATIVI” con rigurardo a quei settori previdenziali ove la contrattazione collettiva nazionale prevede un fondo di bilateralità che sebbene non impostato secondo i dettami della legge 92/2012 piò o meno andava a coprire situazioni di sostegno al reddito (artigianato). Se tali fondi si adegueranno al nuovo regime, diverranno obblgatori per le imprese di riferimento, in caso contrario, le imprese andranno in deroga qualora finanziata. Tali fondi, non dovranno passare per il Decreto Ministeriale non acquisendo efficacia erga omnes. Divenendo obbligatori per gli iscritti (mandato con rappresentanza) e per coloro che applicano la clausola di rinvio a meno che si esprima la non applicazione della parte obbligatoria della contrattazione collettiva. 4. FONDO DI SOLIDARIETA’ RESIDUALE INPS
L’Inps interviene con un nuova circolare (100/2014) in merito al Fondo INPS che la legge qualifica come residuale (nel quadro dei Fondi di solidarietà Bilaterale) poichè trova applicazione, in via di esclusione, per le imprese che operano in settori scoperti dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e in cui non hanno trovato realizzazione i Fondi settoriali ex articolo 3 della legge di riforma del mercato del lavoro (cd. obbligatori), ovvero in cui non operano i già esistenti Fondi di settore adeguati (cd. Alternativi) secondo la novella della legge 92/12. Inoltre, qualora dopo l’avvio del Fondo residuale, si pervenga alla costituzione di Fondi settoriali, questi ultimi lo sostituiranno dal mese successivo all’entrata in vigore del relativo decreto istitutivo. I contributi eventualmente già versati o dovuti, in base al Regolamento, restano, comunque, acquisiti al Fondo residuale. L’entrata in vigore del nuovo Fondo comporterà – per gli interessati – una lievitazione del costo del lavoro che aumenterà in misura pari: 2/3 a carico datore di lavoro ed un terzo a carico del lavoratore. Ego, 0,50% * 2/3 = 0,33% ; 0,50% * 1/3 = 0,17%. Inoltre è previsto un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
estensione ed inclusione concettuale sulla base del fatto che l’Inps in armonia con la lettura giurisprudenziale comunitaria, afferma che l’imprenditore è qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia ttivo su un determinato mercato.
La contribuzione, dovuta all’Inps da “gennaio 2014“, dovrà essere versata secondo tempistiche differenti, in relazione ai diversi periodi di contribuzione cui la stessa si riferisce: – quella dovuta per i periodi non scaduti , va pagata alle ordinarie scadenze di legge (il 16 del mese successivo); quella riferita ai periodi da “gennaio a settembre 2014”, potrà essere versata non oltre il giorno 16 novembre ( seguito comunicato stampa INPS)
Per le APL in tema di LAVORATORI SOMMINISTRATI, il fondo collettivo di solidarietà, risulta previsto contrattualmente anche come allocazione delle risorse ( giroconto da Fomatemp ad Ebitemp con una riduzione di fondi per la formazione). Si ritiene che non ci debba essere tale aumento del costo del lavoro essendo già statuito il F.do e mancandone solo la operatività . Operatività che comporterà l’obbligo di iscrizione presso il fondo medesimo. Viceversa per il personale diretto di staff, sarà inevitabile la lievitazione del costo in mancanza del f.do collettivo.
Infine, ricordiamo tra le prestazioni dei fondi di solidarietà bilaterali, le prestazioni integrative rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative in relazione alle integraqzioni salariali in costanza di rapporto.