Alessandro Rota Porta
La circolare del Lavoro 18/2014 ha dettato le prime istruzioni sull’apparato sanzionatorio introdotto dal Dl 34/2014 in merito agli sforamenti dei limiti di contingentamento dei contratti a termine: per evitare problemi è bene verificare alcuni aspetti.
In primo luogo, occorre prestare particolare attenzione al conteggio della base occupazionale: qualora il datore applichi un Ccnl privo di disciplina circa le suddette clausole di limitazione, il ministero ha specificato il metodo di computo.
Entrando invece nei dettagli applicativi della sanzione, questa è “pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno”; l’importo è elevato al 50% quando la violazione si riferisce a più lavoratori. Si tratta di una sanzione ammnistrativa, che può essere comminata dagli ispettori della Dtl.
La circolare 18 ha puntualizzato che la retribuzione lorda mensile da prendere a base per determinare l’importo sanzionatorio va rinvenuta dal contratto individuale di lavoro; in assenza dell’indicazione di questo dato, gli accertatori dovranno riferirsi alle paghe del Ccnl applicato (o applicabile).
Dall’interpretazione letterale della tesi ministeriale, sembrerebbe che dalla base retributiva – laddove la stessa non emerga dal contratto di lavoro – debbano essere esclusi eventuali trattamenti retributivi “ad personam” quali – ad esempio – i superminimi. Infatti, se l’unico riferimento sono le retribuzioni tabellari e non il Lul, tali importi non dovrebbero avere effetti.
Il dato che ne deriva va arrotondato all’unità superiore, qualora il primo decimale sia pari o superiore a 0,5; quindi, va moltiplicato per ogni lavoratore “fuori limite” e per il numero dei mesi o frazione di mese superiore a 15 giorni (non contano i periodi di sospensione). Ciò significa che, nel caso venga accertato un contratto a termine in violazione di durata pari a 10 giorni, la sanzione non scatta.
Altrettanto importante è poi la commisurazione della sanzione all’arco temporale della violazione: l’orientamento ministeriale è quello di assumere come riferimento non l’intera durata del contratto fuori quota ma il periodo intercorrente dalla data di instaurazione del rapporto al momento dell’accertamento. Va però tenuto presente che la sanzione si applica anche ai rapporti in violazione cessati al momento dell’ispezione: ovvio che questa impostazione crei evidenti disparità di trattamento.
Una volta applicata la sanzione, cosa accade al rapporto di lavoro? La circolare 18 non tocca il tema, quindi lascia presumere che lo stesso possa continuare fino alla naturale scadenza indicata nel contratto (il periodo residuale potrebbe essere oggetto di sanzione in caso di una nuova visita ispettiva?). Resta il dubbio circa la possibilità del lavoratore di richiedere in giudizio la conversione a tempo indeterminato del contratto, non essendoci una specifica esclusione di legge.
Alcune questioni rimangono aperte anche per quanto concerne l’applicabilità della sanzione a quei contratti a tempo determinato in sforamento avviati tra il 21 marzo e il 19 maggio 2014: la disposizione del regime transitorio (che concede di poter rientrare nel limite legale entro il 31 dicembre 2014 a chi si trovava oltre il tetto alla data del 21 marzo scorso) è specificatamente riferita a quei datori di lavoro che applicano contratti collettivi nazionali i quali non prevedono oneri limitativi dei contratti a termini, poiché gli altri avevano comunque già un onere contrattuale da rispettare.
Si può però affermare che anche i datori che – in conseguenza della violazione dell’onere contrattuale di contingentamento – si siano trovati al 20 maggio a sforare detto parametro non dovrebbero essere assoggettati alla sanzione, quantomeno per l’arco temporale di sforamento antecedente a questa data: sul punto conforta il passaggio della circolare 18 dove si afferma “dall’entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio (ossia dal 20 maggio 2014)”, data di conversione del Dl 34. L’aggettivo “nuovo” sostanzia il fatto che la sanzione può essere applicata solo dal 20 maggio in poi, dal momento che prima non era prevista: sarebbe comunque auspicabile un intervento esplicito volto a specificare l’effettiva portata delle suddette argomentazioni.
Infine, è interessate l’apertura del ministero circa il pagamento in misura ridotta delle sanzione: si può applicare il dispositivo di cui all’articolo 16, della legge 689/1981. Pertanto, le somme in questione dovranno essere notificate nella misura di un terzo della sanzione ed il versamento della stessa entro 60 giorni dalla notifica estinguerà la violazione. Si ricorda che detti importi non sono rateizzabili se non una volta che gli stessi abbiano formato oggetto di ordinanza-ingiunzione.