Se il rapporto di lavoro si converte a tempo indeterminato a seguito di somministrazione irregolare di manodopera, il risarcimento spettante al lavoratore va contenuto entro una somma predefinita, variabile tra le 2,5 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Con questa conclusione la Corte di Cassazione (sentenza 18046 depositata ieri) conferma l’orientamento che assoggetta la somministrazione irregolare di lavoro al sistema indennitario introdotto con la legge n. 183/2010 (c.d. collegato lavoro). La controversia sottoposta al vaglio della Suprema Corte vedeva contrapposti un lavoratore impiegato mediante contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato, da un lato, e l’impresa utilizzatrice con l’agenzia per il lavoro, dall’altro. Nel corso delle precedenti fasi di merito, era stata accertata l’illegittimità del rapporto, per genericità ed inesistenza della causale (requisito, si ricorda, oggi abrogato dal c.d. decreto Poletti, ma ancora applicabile per i contratti conclusi prima del 20 marzo 2014), con una valutazione confermata anche in sede di legittimità. Una volta confermato il carattere irregolare del rapporto intercorso, la Cassazione si pone il problema dell’applicabilità, nei confronti del lavoratore della regola, contenuta nel collegato lavoro, che limita sino ad un massimo di 12 mensilità il risarcimento del danno spettante. Il dubbio si pone in quanto la legge n. 183/2010 parla, in maniera generica, di “conversione dei contratti a termine”, senza specificare se devono ritenersi inclusi nel suo ambito di applicazione solo i rapporti a tempo determinato diretti (stipulati ai sensi del d.lgs. n. 368/2001) oppure anche i rapporti di lavoro intrattenuti nell’ambito di un contratto commerciale di somministrazione. La Corte, confermando alcune pronunce precedenti, propende per questa ultima lettura, spiegando che la nullità di un contratto di somministrazione travolge anche il contratto di lavoro stipulato tra agenzia per il lavoro e dipendente, con la conseguenza di produrre una duplice conversione: il lavoratore diventa dipendente dell’utilizzatore, e il rapporto a termine si trasforma a tempo indeterminato. La sentenza osserva poi che il rapporto del lavoratore somministrato assume, in via di fatto, caratteristiche identiche a quelle di un ordinario rapporto a termine, con la consegenza che non ci sono motivi per applicare un regime sanzionatorio differente alle due ipotesi. A conferma di questa lettura, la pronuncia ricorda che il legislatore segue sempre più la tendenza di limitare a un’indennità forfetaria il risarcimento spettante per il mancato guadagno sofferto nel periodo che intecorre tra la cessazione illegittima di un rapporto e un’eventuale sentenza giudiziale; emblematico, a tale riguardo, l’intervento operato con la legge Fornero sull’articolo 18 dello statuto dei lavoratori. La Corte precisa che tale lettura non si scontra con la differente collocazione comunitaria del lavoro a termine e della somministrazione, ribadita con la sentenza dell’11 aprile 2013 della Corte di Giustizia Europea; tale differenza, secondo la pronuncia, non deve essere intesa come assoluta incompatibilità delle due fattispecie, che possono quindi avere regole comuni. Infine, la Suprema Corte ricorda che la regola del collegato lavoro si applica a tutti i processi in corso, anche quelli pendenti in sede di legittimità, sempre che sul relativo capo di decisione non si sia formato il giudicato.
(Giampiero Falasca Il Sole 24 Ore)