Se l’azienda viene ceduta si perde lo sgravio contributivo

Posted by

La cessione o l’affitto del ramo di azienda di un albergo fa perdere il diritto al godimento degli sgravi contributivi spettanti alle imprese del settore alberghiero, se la società cessionaria non svolge questa attività in maniera prevalente. La perdita dell’incentivo si verifica anche se l’impresa cessionaria è controllata al cento per cento da quella cedente, in quanto l’autonomia giuridica dei due soggetti impone di tenere separate le rispettive attività economiche e produttive. Questi principi sono affermati nella sentenza n. 18024 della Corte di Cassazione, depositata ieri, che ha deciso una vertenza che ha visto contrapposti un’azienda cessionaria – tramite contratto di affitto di azienda – di un complesso alberghiero e l’Inps.
Il ramo di azienda oggetto della cessione era costituito da un albergo, un residence, e un centro servizi e alcuni dipendenti; questi cespiti e i rapporti di lavoro erano stati affittati da un’impresa alberghiera ad una propria controllata, ma l’Inps aveva contestato, per il periodo conseguente al trasferimento, il diritto al mantenimento degli sgravi contributivi spettanti per chi opera nel settore alberghiero. Secondo l’Inps, tale diritto era venuto meno in quanto la società cessionaria non svolgeva, in misura prevalente, attività alberghiera. La Corte d’Appello di Potenza accoglieva questa lettura, evidenziando che il requisito della prevalenza non poteva considerarsi assolto facendo leva sull’attività della società controllante della cessionaria. La Corte di Cassazione ha confermato questa interpretazione, affermando principi molto interessanti. Con riferimento al tema dei gruppi di impresa, la Corte riafferma la validità del principio, già formulato per la materia fiscale, in virtù del quale un certo beneficio concesso ad una società non è estensibile ad un’altra impresa per il solo fatto che tra le stesse esista un rapporto di collegamento societario, in quanto tale collegamento ha una rilevanza essenzialmente economica. Applicando tale principio al caso di specie, la Corte rileva che la proprietà al cento per cento della società cessionaria – priva delle caratteristiche necessarie per ottenere lo sgravio – da parte di una società che operava nel settore alberghiero non basta per mantenere l’incentivo, in quanto ciascun soggetto resta separato e distinto dall’altro. La sentenza è molto interessante anche nella parte in cui ricorda alcuni principi in tema di gerarchia delle fonti del diritto. Osserva la Corte che una circolare amministrativa non può istituire nuovi obblighi o nuovi diritti che si pongano in contrasto con quanto prevede la legge, non essendo fonte del diritto, con la conseguenza che la sua eventuale violazione non può costituire un motivo per proporre ricorso per Cassazione. Infine, la Corte ribadisce alcune regole che devono essere rispettate e applicate ogni volta che si propone un ricorso di legittimità. Quando un certo documento viene identificato dal ricorrente come essenziale per l’accoglimento del ricorso, bisogna riportare per esteso, nel corpo del relativo atto, il suo contenuto essenziale, non essendo sufficiente limitarsi a richiamare la sua produzione nelle fasi precedenti del giudizio. Inoltre, anche per i documenti rispetto ai quali non si rende necessario riportare il contenuto per esteso, occorre indicare con precisione il fascicolo in cui è possibile rinvenirli (indicando anche il grado di giudizio in cui è avvenuto il deposito). Il rispetto di queste prescrizioni è molto importante in quanto si rischia la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto in Cassazione.

(Il Sole 24 Ore 19.08.14)

Rispondi