Nonostante il decreto Poletti abbia cancellato il requisito della causale dai contratti di somministrazione (e da quelli a termine), resterà ancora in piedi per molti anni l’imponente contenzioso insorto prima della riforma. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 17540 depositata il 1 agosto 2014) prova a fare il punto sui diversi nodi problematici che presenta la questione. Un primo aspetto riguarda la sanzione applicabile nei casi di indicazione generica della causale. A tale riguardo, esistono due orientamenti, secondo quello maggioritario si applica la sanzione della nullità del termine, con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato. Secondo un orientamento minoritario, solo il difetto di forma scritta sarebbe sanzionato con la nullità, mentre analoga conseguenza non sarebbe prevista per la causale troppo sintetica. Secondo la sentenza odierna, la sanzione della nullità per i casi di indicazione generica della causale scaturisce dalla “logica del sistema”. Inoltre, prosegue la pronuncia, l’indicazione generica finirebbe per consentire all’utilizzatore di enunciare le ragioni della somministrazione solo dopo la fine del rapporto, secondo la convenienza del momento, finendo con vanificare la portata anti fraudolenta del requisito. Si tratta di argomenti validi, ma – come si evidenza nell’altro orientamento minoritario – non risolvono il problema della mancanza di una norma che espressamente sancisca con la nullità la semplice causale generica.
La Corte rileva poi la necessità che la causale esista in concreto, e ricorda che l’eventuale rigetto di istanze istruttorie nel corso delle fasi precedenti può essere censurato in sede di legittimità solo invocando la violazione del diritto alla prova.
La sentenza affronta anche il tema della c.d. risoluzione per mutuo consenso del rapporto. L’utilizzatore, infatti, aveva chiesto che il giudice qualificasse l’inerzia del lavoratore (rimasto tre anni senza fare causa) nell’avviare un’azione giudiziaria come un indice della sua volontà di risolvere il rapporto. La Corte rigetta anche questa interpretazione, sostenendo che la semplice inerzia del lavoratore, dopo la scadenza del rapporto a termine, non basta per considerare tale condotta come una implicita rinuncia alla rivendicazione circa la prosecuzione del rapporto medesimo. E’ necessario, qualcosa di più, deve emergere da elementi specifici una chiara e certa volontà di porre definitivamente fine a ogni rapporto lavorativo tra le parti. Va ricordato che questo problema non si presenta per i rapporti di somministrazione cessati dopo l’approvazione della legge n. 183/2010, c.d. collegato lavoro, che ha fissato termini di decadenza molto stringenti per impugnare i contratti scaduti.
Giampiero Falasca, Il Sole 24 Ore