Corte Costituzionale, inammissibile il ricorso contro il rito Fornero

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Ferruccio Pezzulla

Con ordinanza n. 205 depositata il 16 luglio 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 51, L. 28 giugno 2012 n. 92 (c.d. Rito Fornero) e dell’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., sollevata dal Tribunale di Siena.
La questione sottoposta all’attenzione della Consulta, in qualche modo prende posizione sui due differenti orientamenti contrapposti formatisi dinanzi ai vari Tribunali, avuto riguardo all’incompatibilità del medesimo Giudice a decidere la fase di opposizione delle controversie in materia di impugnazione dei licenziamenti sottoposti al regime di tutela dell’art. 18 L. 300/1970, già decise dal medesimo magistrato nella fase sommaria ex art. 1, omma 48, L. 92/2012.
Preliminarmente va evidenziato che il nuovo rito introdotto dalla legge di riforma n. 92/2012, all’art. 1, comma 49, prevede che in una prima fase il Giudice decide con una cognizione sommaria dei fatti sottoposti alla sua attenzione. All’esito della prima fase, il giudice decide circa l’accoglimento o il rigetto della domanda con ordinanza immediatamente esecutiva. Avverso tale ordinanza è ammessa opposizione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notifica, dinanzi al Tribunale che ha emesso l’ordinanza con cui è stata definita la prima fase sommaria ed a seguito di tale ordinanza, si instaura una sorta di giudizio ordinario, ai sensi dell’art. 414 c.p.c., che ricalca un ordinario processo del lavoro, con il suo peculiare regime di decadenze e che impone ad entrambe le parti di chiedere subito, con l’atto introduttivo, l’ammissione di tutte le istanze istruttorie ritenute indispensabili.
Secondo l’orientamento sin qui formatosi, il rapporto tra le due fasi è quello tipico di un momento a cognizione meramente sommaria – fase introdotta dal legislatore a scopo acceleratorio – con una fase successiva e eventuale a cognizione piena, secondo le caratteristiche, con riguardo ai diversi profili soggettivi, oggettivi e procedimentali, sovra evidenziate.
Da più parti si è sollevato il tema del dovere di astensione del giudice assegnatario dell’opposizione ex art. 1 comma 51 l.n. 92/2012, nell’ipotesi di già avvenuta trattazione del tema controverso quale giudice designato per la decisione del ricorso, ex art. 1 comma 48 L. cit..
Sulla questione il Tribunale di Milano si era già pronunciato con quindici ordinanze reiettive della questione (tra le altre, Sez. I civ. 4 aprile 2013, IX sezione civile 19 giugno 2013, Sezione specializzata per l’impresa, 11 luglio 2013, conformi all’indirizzo espresso da altri Tribunali e risultante dalla giurisprudenza edita, v. Tribunale di Palermo, ord. 28 gennaio 2013, Tribunale di Bergamo, ord. 25 marzo 2013, Tribunale di Piacenza ord. 12 novembre2012, in Il lavoro nella Giurisprudenza n. 2/2013, 158).
In sostanza, il Tribunale Milanese inizialmente si pronunciava a favore dell’inesistenza di argomentazioni fondate che potessero indurre a discostarsi da quanto già ritenuto nella citata giurisprudenza, in merito all’infondatezza del ricorso, giacchè non sussisteva l’evocata ipotesi di cui all’art. 51 n. 4 c.p.c., che prevede l’obbligo di astensione del giudice solo nel caso in cui abbia conosciuto della controversia “in altro grado del processo o come arbitro” : condizione non ravvisabile laddove l’istituto processuale è articolato su di una prima fase sommaria, cui segue una eventuale seconda articolazione oppositiva, secondo uno schema tipico dei procedimenti di opposizione a cognizione ordinaria.
Anche la giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di evidenziare che l’emissione di provvedimenti di urgenza o a cognizione sommaria da parte dello stesso giudice, chiamato a decidere il merito della stessa, “costituisce una situazione ordinaria del giudizio e non può in nessun modo pregiudicarne l’esito, nè determina un obbligo di astensione o una facoltà della parte di chiedere la ricusazione (Cass. n. 422/2006)”.
Principi interpretativi, sempre a parere del Tribunale di Milano, conformi all’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale cui fu rimessa la questione della conformità dell’art. 51 n. 4 c.p.c. al dettato costituzionale (v. sentenza n. 326/1997).
Tuttavia, sempre il Tribunale di Milano, con diverso orientamento rispetto a quanto dallo stesso da sempre sostenuto, (Trib. Milano, ordinanza 15 – 27 gennaio 2014 (Pres. rel. est. Manfredini, est. Buffone, Cosmai) rimette gli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo che è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 51, comma I, n. 4 c.p.c. e 1, comma 51, legge 28 giugno 2012 n. 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui non prevedono l’obbligo di astensione per l’organo giudicante (persona fisica) investito del giudizio di opposizione ex art. 51, comma I, l. 92/12 che abbia pronunciato l’ordinanza ex art. 1, comma 49, l. 92/2012, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
Nella fattispecie in esame, una lavoratrice, licenziata per giusta causa dalla società datrice di lavoro con recesso datoriale del 18 luglio 2012, comunicato alla dipendente in pari data, impugnava tempestivamente il licenziamento dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Milano (Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, giudice dr. XX), proponendo ricorso ex art. 1, comma 48, legge 28 giugno 2012 n. 92. Il giudice adito respingeva l’impugnativa con ordinanza del 27 giugno 2013 (depositata in Cancelleria nella medesima data) ritenendo la legittimità del recesso datoriale, sul presupposto della fondatezza della contestazione disciplinare sollevata.
La legittimità del recesso veniva confermata anche nella fase di opposizione.
La ricorrente, a seguito di tale pronuncia, riteneva che il medesimo magistrato non potesse essere lo stesso che aveva definito già la prima fase del procedimento. Ed al contempo il Tribunale osservava che “la questione è da considerarsi senz’altro rilevante”. Tribunale di Milano, del 27 gennaio 2014 ordinanza di rmessione).
Ad analoghe considerazioni, arrivava il Tribunale di Siena, con ordinanza del 16 agosto 2013).
Nelle more, vi è da aggiungere che anche la Corte di Cassazione ha preso posizione in merito, con la sentenza n. 10133 del 9 maggio 2014, che ha dichiarato inammissibile il ricorso “per saltum”, ai sensi dell’art. 360, comma 2, c.p.c., promosso avverso la ordinanza resa ex art. 1, comma 49, L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), all’interno della quale è affermato, in via di obiter dictum, che l’opposizione avverso la predetta ordinanza va esperita “innanzi allo stesso giudice”.
All’attenzione della Corte Costituzionale il Tribunale di Siena voleva portare, sostanzialmente, la questione circa l’ammissibilità del fatto che il medesimo magistrato si pronunciasse n ambedue le fasi. In verità, con la pronuncia in esame, va evidenziato che la Corte Costituzionale sostanzialmente non entra nel merito della questione, censurando invece la questione come sottoposta nell’improprio tentativo di ottenere dalla Consulta, con uso surrettizio dell’incidente di costituzionalità, l’avallo dell’interpretazione proposta dal rimettente in ordine ad un contesto normativo che egli pur riconosce suscettibile di duplice lettura”.
Al riguardo, infatti, afferma il Giudice delle Leggi: “Considerato che – a prescindere dai profili di inadeguatezza della motivazione, quanto alla prospettazione di inconvenienti fattuali, come tali non
rilevanti ai fini del sindacato di legittimità costituzionale (da ultimo, ordinanze n. 166 e n. 112 del 2013) ed alla evocazione di plurimi parametri
costituzionali in modo cumulativo e sostanzialmente generico – la questione in esame è, comunque, manifestamente inammissibile per il motivo,
assorbente, che essa si risolve nell’improprio tentativo di ottenere da questa Corte, con uso distorto dell’incidente di costituzionalità, l’avallo
dell’interpretazione proposta dal rimettente in ordine ad un contesto normativo che egli pur riconosce suscettibile di duplice lettura (ex multis,
ordinanze n. 196 del 2013, n. 304 e n. 185 del 2012, e n. 139 del 2011)”.
A bene vedere, però, la pronuncia, lungi dal risolverlo, lascia inalterato il quesito circa la duplice lettura e duplice interpretazione del rito Fornero che quindi resta aperta, senza approdare ad una soluzione definitiva.
Si può ritenere che analoga motivazione sarà utilizzata in successive pronunce riguardanti analoghi casi già sollevati innanzi alla predetta Corte da altri Tribunali.

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