La circolare n. 18/2014 del Ministero del lavoro illustra le novità contenute nella riforma del lavoro in tema di somministrazione di manodopera.
La circolare evidenza, innanzitutto, che per la somministrazione il dl 34/2014 ha cancellato l’obbligo di indicare le esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive che legittimano il ricorso al contratto. A tale proposito, va segnalato il ragionamento in merito alle esigenze sostitutive: ai fini di trasparenza, è opportuno continuare ad indicare questa causale.
La circolare mette in evidenza che il limite quantitativo introdotto dalla riforma per il contratto a tempo determinato (tetto massimo del 20% rispetto ai rapporti a tempo indeterminato, modificabile dai contratti collettivi) non si applica agli utilizzatori dei lavoratori somministrati.
Questo perché la riforma ha mantenuto intatta la delega conferita ai contratti collettivi dal d.lgs. n. 276/2003. Pertanto, mentre il lavoro a tempo determinato ha un limite certo (il 20%), modificabile da parte dei contratti collettivi, la somministrazione è priva di tetti quantitativi predefiniti, ma i contratti collettivi possono introdurli su base volontaria.
La circolare evidenzia i riflessi di questa differente disciplina sul regime sanzionatorio.
Mentre il superamento della soglia legale (o di quella integrativa fissata dal contratto collettivo) per il lavoro a termine determina l’applicazione della nuova sanzione introdotta dalla legge 78/2014 (50% della retribuzione pagata al lavoratore utilizzato in violazione del limite), per la somministrazione il superamento dell’eventuale tetto fissato dal ccnl non comporta l’obbligo di pagare tale somma (ma si applica comune la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dalla legge Biagi, da euro 250 a euro 1.250).
La circolare precisa poi un aspetto importante, che ha dato luogo a qualche contrasto interpretativo; il tetto del 20% non si applica neanche alle agenzie per il lavoro, le quali possono quindi assumere lavoratori a termine senza tetti numerici, come accadeva prima della riforma.
Per sostenere questo ragionamento, la circolare ricorda che la legge Biagi assoggetta il rapporto che si instaura tra Agenzia per il lavoro e lavoratore alle norme ordinarie del contratto a termine, ma solo “in quanto compatibili”. Questo inciso consente di escludere l’applicabilità del tetto del 20% in capo all’Agenzia, in quanto questa, ricorda la circolare, ha come attività ordinaria propria quella di soddisfare le richiese del mondo imprenditoriale, svariate rispetto alle competenze e limitare per quanto riguarda la durata.
Inoltre, la circolare evidenzia che a livello comunitario è emersa più volte una differenza di trattamento tra lavoro a termine somministrazione, sia mediante l’adozione di due diverse direttive, sia mediante la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha invitato a non applicare automaticamente le regole del contratto a termine alla somministrazione (sentenza 11 aprile 2013, n. C-290/12).
La circolare non prende posizione apertamente sulla possibilità di rinnovare un contratto di somministrazione (e il rapporto di lavoro collegato) una volta raggiunti i 36 mesi. Tuttavia, il Ministero sembra propendere per una lettura cautelativa, nel momento in cui ricorda che anche alla somministrazione si applica il limite di durata massima di 36; tale lettura appare quella più vicina al testo legislativo ed allo spirito delle norme che regolano la materia.