Filippo Chiappi
La prima lettura della circolare ministeriale n. 18 del 2014 ci consente di predisporre una piccola sistematizzazione, in attesa che la dottrina produca convincimenti maggioritari e minoritari.
Nello specifico:
1) a partire dal 21 marzo e sino al 31.12.2014 è presente un regime
transitorio, entro cui (siccome è transitorio) il datore di lavoro deve
rientrare nei limiti legali del 20% o da CCNL. Siccome è transitorio è
sterilizzato da qualsiasi sanzione. Deve solo preoccuparsi di gestire il
rientro nei limiti;
2) al 1° gennaio 2015, se il datore di lavoro non sta a posto con i
limiti quantitativi, vige il principio base della inibizione
all’assunzione. Non si può assumere. Solo presenza di nuove ed ulteriori assunzioni (dal 1/1/2015) oltre il
limite legale o ccnl non rispettato, si aziona la sanzione amministrativa e quella civile della conversione a
tempo indeterimato.
3) dal 1° gennaio 2015, dal momento che il principio base è “divieto di assunzione”, la sanzione non si applica se il datore di lavoro anzichè
effettuare ulteriore assunzioni (divieto), proroga i contratti in essere al 31/12/2014 sebbene al di fuori del limite legale o ccnl . Ciò per favorire una gestione morbida, attraverso la proroga dei contratti in essere
eccedenti i limiti. Fermo restando l’inibizione alle nuove assunzione.
E’ una sanatoria piccola.