JobsAct, la circolare del Ministero del lavoro

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Il Ministero del lavoro fornisce le prime indicazioni operative sulle innovazioni introdotte in materia di contratti a termine, somministrazione e apprendistato, con la recente riforma del lavoro (dl 34/2014 e legge di conversione n. 78/2014). Per il contratto a termine, la circolare ricorda che nonostante la cancellazione della causale, le ragioni giustificatrici possono ancora servire, in alcuni casi specifici: i contratti stipulati per esigenze stagionali o sostitutive, infatti, non sono soggetti al tetto del 20% e al contributo addizionale dell’1,4%. Anche per questi contratti, precisa il Ministero, l’indicazione della causale non è più obbligatoria, ma è comunque opportuna per ragioni di trasparenza. Sul tema dei limiti quantitativi, viene spiegato che l’azienda dovrà verificare quanti dipendenti a tempo indeterminato ha in organico al 1 di gennaio dell’anno, senza considerare nella base i lavoratori accessori, quelli intermittenti privi di indennità di disponibilità e, ovviamente, i parasubordinati e gli autonomi. Nella base di computo andranno invece calcolati i lavoratori part time, in proporzione all’orario svolto, i dirigenti e gli apprendisti. Il calcolo della base occupazionale dovrà essere fatto con riferimento a tutta l’azienda, a prescindere dall’unità produttiva in cui sono occupati i dipendenti o in cui si deve assumere. La circolare precisa che se la percentuale dà luogo a un numero decimale uguale o superiore allo 0,5, il datore di lavoro può effettuare un arrotondamento all’unità superiore; si tratta di un criterio ragionevole, ma la legge non ne fa cenno, quindi la sua tenuta sarà tutta da valutare. Viene affrontato anche lo spinoso tema del criterio di computo della soglia del 20%. Secondo il Ministero, il tetto non costituisce un numero fisso, ma rappresenta una proporzione tra organico stabile e lavoratori a termine, con la conseguenza che se scade un contratto se ne potrà stipulare un altro, fino a quando si rispetta la proporzione del 20%. Questa lettura è suffragata dalle norme del regime transitorio, che sembrano accogliere una lettura “dinamica” del tetto, ma non è sufficiente per considerare risolta la questione, considerata l’efficacia limitata che può avere una circolare.

Questi problemi interpretativi non si presentano se il tetto viene fissato dal contratto collettivo. In questo caso, osserva la circolare, le legge ha conferito una delega molto ampia in favore delle parti sociali, che possono riscrivere, senza particolari vincoli, la disciplina dei limiti numerici, sia modificando la soglia del 20%, sia stabilendo uno specifico criterio di computo (sarebbe opportuno usare questa facoltà per dissipare i dubbi interpretativi che lascia aperta la normativa). Allo stesso modo, gli accordi collettivi potrebbero introdurre un criterio di calcolo della base di computo diverso rispetto al quello legale (organico presente in azienda al 1 gennaio) facendo riferimento, ad esempio, all’occupazione media in un certo arco temporale.

Con riferimento ai tetti numerici, la circolare illustra anche il funzionamento della sanzione amministrativa a carico dei datori di lavoro che superano i limiti quantitativi: correttamente, il Ministero si guarda bene dal sostenere che tale sanzione avrebbe abrogato o sostituito il regime preesistente.

In merito al lavoro stagionale, il Ministero ricorda che sono esclusi dal tetto del 20% sia i rapporti stipulati ai sensi del regio decreto 1525 del 1923, sia quelli individuali come “stagionali” dai contratti collettivi, anche aziendali.

La circolare spiega, infine, il funzionamento delle 5 proroghe, chiarendo che possono essere usate fino ad esaurimento nell’arco dei 36 mesi, anche nell’ambito di contratti diversi.

In tema di somministrazione di manodopera, viene chiarito che la sanzione amministrativa per il superamento delle soglie numeriche non si applica; la circolare, inoltre, ricorda che il tetto del 20% non è applicabile né agli utilizzatori (solo i contratti collettivi possono introdurre soglie al riguardo.

 

(Il Sole 24 Ore, 31 luglio 2014, Giampiero Falasca)

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