Le sanzioni in materia di orario di lavoro dopo la sentenza della Corte Costituzionale

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Stefania Cordeddu

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la lettera circolare n. 12552 del 10 Luglio 2014 fornisce le indicazioni operative relative all’emersa incostituzionalità di alcune sanzioni in materia di orario di lavoro.

In particolare la sentenza n. 153 della Corte Costituzionale ha ritenuto illegittime alcune disposizioni riguardanti le sanzioni sull’orario di lavoro nella misura in cui è stato introdotto un regime sanzionatorio sensibilmente più severo rispetto a quello previgente.

Nel giudizio la Corte ha rilevato, da un lato, la sostanziale omogeneità dei precetti indicati dalla legislazione del 1923 e del 1934 e quelli successivi indicati dal D. Lgs. n. 66/2003 e dall’altro lato ha evidenziato un sensibile aggravamento delle misure sanzionatorie introdotte dal D. Lgs n. 213/2004.

Su tale base la medesima ha ritenuto illegittimo il sistema sanzionatorio legato alle seguenti violazioni:

  • Durata massima dell’orario di lavoro, artt. 4, co. 2,3 e 4;
  • Riposo giornaliero, art. 7 , co.1;
  • Riposo settimanale, art. 9, co. 1;
  • Ferie annuali, art. 10, co. 1.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base della Sentenza in oggetto fornisce una serie di istruzioni per il personale degli Uffici della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, partendo dalla premessa che l’arco temporale di riferimento è quello che va dal 1 settembre 2004 al 24 giugno 2008, senza interessare le successive modifiche legislative.

La perdita di efficacia della disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 213/2004, inoltre, va ad incidere su tutte quelle situazioni giuridiche che sono ancora aperte o pendenti, mentre non investe le vicende chiuse, in quanto regolate da sentenze definitive, passate in giudicato, da atti amministrativi definitivi, oppure nei casi di decorrenza del termine di prescrizione o dal verificarsi di decadenze.

Le Direzioni Territoriali del Lavoro, pertanto, dovranno provvedere a rideterminare gli importi scaturiti dalle su menzionate violazioni , secondo il regime sanzionatorio di cui all’art. 9 del r.d.l. n. 692/1923 e all’art. 27 della legge n. 370/1934 ,nei casi di:

  • Rapporti, ex art. 17 della L. 689/1981, non ancora oggetto di ordinanza ingiunzione, relativi a verbali di contestazione e notificazione di illeciti amministrativi, contenti le sanzioni di cui alla norma dichiarata incostituzionale;

 

  • Ordinanza ingiunzione emessa ma senza che sia spirato il termine per l’opposizione giudiziale;

 

  • Opposizione proposta quando il relativo giudizio sia ancora pendente, ovvero la sentenza non sia ancora passata in giudicato.

 

Nei casi in cui, invece, il procedimento sanzionatorio risulti definitivamente chiuso, verbali già pagati, ordinanze per cui sono spirati i termini di opposizione o in caso di contenziosi con sentenze passate in giudicato, non si avrà alcuna estensione degli effetti della sentenza in esame, con la conseguente intangibilità degli atti adotti.

Questo perché ai sensi dell’art. 136 Cost., quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti: Sentenza Corte Costituzionale n. 153 del 21 maggio – 4 giugno sull’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, co. 3 e 4, del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, nel testo introdotto dall’art. 1, co. 1, lett. f), del D. Lgs 19 luglio 2004, n. 213; L. n. 39/2002 art. 2, co. 1 lett. c); R.D.L. art. 9 n. 692/1923 ; L. n. 370/1934 art. 27; L. n. 689/1981 art. 17; art. 136 Cost.

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