Quando i contratti collettivi complicano le regole, invece di semplificarle

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Filippo Chiappi

L’accordo 14 luglio 2014, nell’ambito del CCNL Cemento Piccola e Media Industria, ha stabilito un adeguamento al nuovo contesto legislativo eliminando le ipotesi specifiche di assunzione con contratto a termine.

Nel dettaglio viene normata una durata massima del contratto a termine  di 36 mesi, comprese le eventuali proroghe (ammesse fino ad un massimo di 5, per le stesse attività).

Una esplicita sovrapposizione nei limiti percentuali a quelli legali. Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine è pari al 20% degli assunti a tempo indeterminato: non rientrano nel limite i contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001.Nelle aziende fino a 5 dipendenti è comunque consentito 1 contratto a termine.

Viceversa in tema di successione di contratti, emergono le “fantasie collettive nazionali”. Nelle ipotesi di lancio di un prodotto innovativo, avvio, rinnovo o proroga di una commessa a termine, sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, l’intervallo per la riassunzione a termine del lavoratore è fissato in:

– 20 giorni (aziende Confimi) e 10 giorni (aziende Confapi), per contratti fino a 6 mesi;

– 30 giorni (aziende Confimi) e 20 giorni (aziende Confapi), per contratti oltre 6 mesi.

Per tutto ciò non menzionato si applicheranno gli intervalli di legge. Ma ciò che risulta interessante è come la contrattazione collettiva nazionale anzichè semplificare, reticola i principi. Prevede fattispecie causali (in termini di pause) oramai metagiuridiche, e nell’ambito Confimi, stabilisce intervalli più lunghi di quelli di legge, dando corpo e sostanza alla capacità derogatoria dei CCNL stessi, in tema di stop and go, in versione aumentativa.

Fermo restando che le parti sociali si danno reciprocamente atto di apportare ulteriori modifiche, al fine di armonizzare il testo alle disposizioni legislative. Allora, perchè si normano 20 e 30 giorni, disarmonizzando l’assioma con il quadro di legge?

Forse, per dare valenza, ad un vecchio interpello Ministeriale (31/0005426), ove si declamava l’efficacia di previsione collettive, in termini di stop & go, aumentative rispetto a quelle di legge (10/20) solo per le parti stipulanti e per coloro che hanno dato mandato con rappresentanza alle associazioni datoriali (imprese).”

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