80 euro in busta paga: ulteriori istruzioni dell’Agenzie delle Entrate per il recupero del bonus

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Stefania Cordeddu

Con la circolare n. 22/E l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulla modalità di recupero del bonus Irpef da parte dei datori di lavori, erogato a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati.
La Legge n. 89/2014 nel convertire in legge il Decreto Legge n. 66/2014 ha apportato alcune modificazioni riguardanti le modalità di recupero del credito erogato dai sostituti d’imposta. Con la citata circolare vengono forniti i chiarimenti relativi alle modifiche apportate in sede di conversione.
I soggetti tenuti al riconoscimento del credito:
• L’art.1 del menzionato decreto prevede che, per l’anno 2014, ai sostituti d’imposta il credito sia riconosciuto in via automatica.
• Non vi è alcuna variazione del novero dei sostituti d’imposta tenuti al riconoscimento del credito in via automatica.
Le modalità di recupero delle somme erogate:
La legge di conversione ha apportato una rilevante modifica in merito alle modalità di recupero del credito erogato dai sostituti d’imposta. Prima della modifica la norma prevedeva che per il recupero del credito erogato ai lavoratori, i sostituti d’imposta utilizzassero, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.
Nell’attuale formulazione è previsto che le somme erogate ai lavoratori siano recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione. A tal fine la stessa Agenzia con risoluzione n. 48/E del 2014 ha istituito il codice tributo 1655 “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’art. 1 del menzionato decreto”. L’utilizzo di tale codice consente ai sostituti d’imposta il recupero delle somme erogate tramite compensazione.
La compensazione avviene con le somme a debito utilizzando il modello di pagamento F24 e non trova applicazione il limite dei 700.000 euro previsto per le altre ipotesi di compensazione. In questo caso non opera neanche il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.
La modifica del decreto in esame nel semplificare la disciplina del recupero delle somme da parte dei sostituti:
• Da un lato ha inserito la previsione della compensazione;
• Dall’altro ha contestualmente soppresso sia il riferimento alla capienza dell’ammontare complessivo delle ritenute disponibili, sia il riferimento al periodo di paga per l’individuazione delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti, utilizzabili per il recupero.
In conseguenza, i sostituti d’imposta erogano il credito in via automatica ai lavoratori che ne abbiano i requisiti, indipendentemente da ogni considerazione circa la capienza delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti. L’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati con il modello di pagamento F24.
È possibile che un sostituto d’imposta, al momento del pagamento delle retribuzioni relative a un dato mese:
• Eroghi il credito ad alcuni lavoratori e maturi a sua volta un credito verso l’erario di corrispondente importo;
• Recuperi il credito in precedenza già erogato ad altri lavoratori.
Per l’individuazione del mese e dell’anno di pagamento del credito al lavoratore occorre fare riferimento al giorno in cui è avvenuta l’erogazione del credito ai lavoratori da parte dei sostituti d’imposta. Il riferimento al mese e all’anno di pagamento del credito al lavoratore deve essere mantenuto anche se il credito è utilizzato nel 2015. Se il sostituto d’imposta in un dato mese eroga il credito ad alcuni lavoratori e recupera il credito ad altri lavoratori, il medesimo dovrà utilizzare in compensazione solo l’importo netto risultante dalla differenza. La vigilanza ed il controllo, affinché le istruzioni vengano puntualmente osservate, sono state affidate alle Direzioni Provinciali e agli uffici dipendenti dell’Agenzia delle Entrate.

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