Alessandro Rota Porta
Occorrerà attendere un decreto ministeriale ma nella stipula dei contratti di solidarietà è bene tenere conto degli incentivi previsti dal decreto legge 34/2014: l’articolo 5 si occupa proprio dei Cds attivati da datori di lavoro che rientrano nel campo della Cigs (legge 863/1984).
L’intervento riguarda l’applicazione degli sgravi contributivi – di cui al comma 4, dell’articolo 6, del Dl 510/1996 – in favore di quei datori che sottoscrivano Cds, consistenti in un abbattimento della contribuzione Inps, dovuta con riferimento ai lavoratori in capo ai quali è stata stabilita una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%.
Ma vediamo nel dettaglio. Il Dl 34 porta due elementi di novità: il primo deriva dal fatto che viene resa strutturale una dote di 15 milioni di euro annui. Si tratta di un elemento di non poco conto, se si pensa che – con il sistema di attribuzione di fondi previgente – gli stanziamenti, pur essendo previsti a carattere stabile dal 1996, in realtà erano subordinati alla presenza di risorse ad hoc nel Fondo per l’occupazione. Questa situazione aveva causato il blocco dell’agevolazione in questione, per i contratti di solidarietà sottoscritti dopo il 31 dicembre 2005.
L’altro intervento del decreto rende invece omogeno lo sgravio: l’agevolazione è ora pari al 35% della retribuzione, indipendentemente dall’entità della riduzione di orario (che deve comunque essere superiore al 20%) e dalla collocazione geografica dell’impresa.
Il decreto Poletti, oltre ad aver reso l’agevolazione uniforme, aggancia la concessione della stessa a nuovi criteri: le vecchie previsioni stabilivano un’applicazione “a pioggia”, secondo l’ordine cronologico delle istanze di accesso al beneficio; ora sarà un decreto ministeriale attuativo a definire le condizioni necessarie per richiedere lo sgravio.
Va, infatti, precisato come il sistema rimanga sempre “a domanda” e quindi i datori di lavoro, nel rispetto dei requisiti che saranno individuati, dovranno attivare un’istanza presso l’Inps.
Infine, il decreto Poletti prevede che i Cds vengano depositati presso l’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, presso il Cnel, al fine di creare un archivio di best practice e di monitorare l’impiego delle risorse.
In attesa, dunque, che la delega del Jobs Act faccia il proprio corso, il Dl 34 rende più appetibile il ricorso al Cds: ripercorrendo una panoramica su questo istituto, merita segnalare come l’accesso allo stesso sia sempre più frequente, con l’obiettivo di affrontare le situazioni di crisi, attraverso riduzioni concordate dell’orario di lavoro che devono sfociare in un accordo sindacale. Peraltro, non va dimenticato come – con l’approssimarsi del termine del “quinquennio mobile”, all’11 agosto 2015 – il Cds resti l’unico ammortizzatore “ordinario” accessibile da parte delle imprese, in deroga all’utilizzo massimo di 36 mesi di Cigs nel quinquennio stesso (sono inclusi nel computo anche i periodi di Cigo determinati da situazioni temporanee di mercato).
La deroga è possibile qualora il Cds sia stato attivato con l’obiettivo di evitare la dichiarazione di eccedenza di personale, attraverso i licenziamenti collettivi, se gli esuberi dichiarati nell’accordo di solidarietà vengono mantenuti in azienda per almeno il 50%. L’unica esclusione di questa facilitazione riguarda quelle situazioni di crisi dove l’impresa abbia già fruito di proroghe del contratto di solidarietà, per la durata massima prevista dalla normativa vigente.
La riduzione dell’orario di lavoro può essere stabilita in modalità giornaliera, mensile o settimanale purché la stessa, parametrata su base settimanale, non superi il 60% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel Cds. Sul punto, il Lavoro ha precisato come l’articolazione delle riduzioni potrà altresì essere gestita con differenti entità di riduzione rispetto alle singole unità lavorative coinvolte (percentuali di riduzione dell’orario superiori al 60%), pur nel rispetto del tetto massimo della riduzione di orario complessiva mensile concordata (lettera circolare 8 febbraio 2010, prot. n. 3558).