Stefania Cordeddu
Chiarimenti del Ministero del Lavoro sul diritto alla fruizione dei permessi ex L. n. 104/92
Il Ministero del Lavoro con interpello n. 19/2014 risponde sulla corretta interpretazione dell’art. 33 L. n. 104/92, come modificato dall’art. 24 L. n. 183/2010, riguardante il diritto alla fruizione di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza di persona con handicap in situazione di gravità, per i parenti o gli affini entro il terzo grado.
Il quesito posto riguarda:
- Se l’estensione del diritto esposto ai parenti o agli affini entro il terzo grado prevista dalla disposizione sopra citata possa prescindere dalle eventuale presenza nella famiglia dell’assistito di parenti o affini di primo e secondo grado che siano nelle condizioni di assisterlo, dovendo dunque essere esclusivamente comprovata una delle particolari condizioni del coniuge e dei genitori della persona in situazione di gravità richieste dalla norma stessa.
In via preliminare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritiene necessario partire dalla lettura dell’art. 33, co. 3 che prevede:
- a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Dalla lettera della legge si evince:
- che sono legittimati a fruire di tali permessi prioritariamente il coniuge e il parente o affine entro il secondo grado.
- Nei casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere si trovino in una delle condizioni individuate dal legislatore
¨ Abbiano compiuto 65 anni di età
¨ siano affetti da patologie invalidanti
¨ siano deceduti o mancanti
- La fruizione dei permessi è possibile da parte di un parente o affine entro il terzo grado. Tali affini e parenti possono fruire dei permessi anche qualora le condizioni sopra descritte si riferiscano ad uno solo dei soggetti menzionati dalla norma.
- Una diversa interpretazione, cioè consentire l’estensione al terzo grado solo quando tutti i soggetti prioritariamente interessati si trovino nell’impossibilità di assistere il disabile, finirebbe per restringere fortemente la platea dei soggetti interessati.
In conclusione alla luce di queste argomentazioni ,il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritiene che al fine di consentire la fruizione dei permessi ex art. 33 co. 3, L.104/1992 ai parenti o affini entro il terzo grado debba essere dimostrata esclusivamente la circostanza che il coniuge o genitore della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla medesima norma, a nulla rilevando,in quanto non richiesto, il riscontro della presenza nell’ambito famigliare di parenti o affini di primo e di secondo grado in grado di assisterli.
Riferimenti: Interpello n. 19/2014; D.Lgs. n. 124/2004, art. 9; L. n. 104/92, art. 33; L. n. 183/2010, art. 24.