Lo sgravio contributivo per gli accordi di secondo livello: il punto

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Stefania Cordeddu

Arrivano le prime indicazioni da parte dell’INPS, contenute nella circolare 78/2014, per lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello. La stessa circolare precisa, inoltre, le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio relativo agli importi corrisposti nell’anno 2013.
Su tale materia sono intervenuti la legge di stabilità 2013, il DL n. 102/2013 e il Decreto Interministeriale del 14 febbraio 2014.
Per l’anno 2013 il Decreto Ministeriale stabilisce che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. Nel limite di tale tetto la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:
• Entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro al netto delle agevolazioni;
• Totale sulla quota del lavoratore.
Quali sono le condizioni di accesso?
Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali devono presentare le seguenti caratteristiche:
• Essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati a cura dei medesimi o dalle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni Territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale citato;
• Prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Quali sono le modalità di richiesta dello sgravio?
Le aziende anche tramite degli intermediari autorizzati dovranno inoltrare esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti all’INPGI, ex INPDAP ed ex ENPALS.
La domanda deve contenere:
• I dati identificativi dell’azienda;
• La tipologia di contratto e data di sottoscrizione dello stesso;
• La data di avvenuto deposito del contratto presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;
• L’indicazione dell’ente previdenziale al quale sono stati versati i contributi pensionistici;
• Ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto.
La procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico. Entro 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, INPS provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dando tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.
Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate nelle richieste aziendali, ferma restando l’ammissione di tutte le domande trasmesse nei termini, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito. Tale eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo. La concreta fruizione del beneficio resta, comunque, subordinata alla verifica da parte dell’INPS, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva.

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