Alessandro Rota Porta
Quote a carico verso la depenalizzazione
Novità in arrivo dalla piena attuazione dell’articolo 2, della legge 67/2014, che dispone la trasformazione del reato di cui all’articolo 2, comma 1-bis, della legge 638/1983 in illecito amministrativo, purché’ l’omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Oggi, infatti, il mancato versamento delle quote a carico dei lavoratori (trattenute dal datore di lavoro in busta paga) configura una condotta punibile con la reclusione fino a tre anni e la multa di euro 1.032,00.
Perché la depenalizzazione sia operativa occorre però attendere l’emanazione dei decreti legislativi attuativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge 67 su proposta del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell’Economia.
Peraltro, l’illecito interessa anche i pagamenti destinati alla gestione separata (messaggio Inps 3981/2013). Il collegato lavoro (legge 183/2010) aveva, infatti, esteso ai committenti le stesse conseguenze penali previste per il lavoro subordinato.
Rientrano nella previsione sia il mancato versamento delle ritenute operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazione coordinata e continuativa ma anche dei rapporti quali l’ufficio di amministratore, sindaco e revisore di società. Restano invece esclusi gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e i titolari di borse di studio per dottorato di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6 della legge 49/1997.
Le somme in questione devono essere pagate entro tre mesi dalla notifica, viceversa scatta la denuncia all’autorità giudiziaria: nelle ipotesi in cui i debiti contributivi oggetto di istanza di rateazione contengano anche partite inerenti a quote a carico trattenute in busta paga ma non versate, sebbene la stessa possa essere autorizzata (e la fattispecie non sia ostativa al rilascio del Durc), l’azione di carattere penale non si arresta.
L’istituto – seguendo le normali tempistiche – procede alla denuncia all’autorità giudiziaria competente, previa diffida sanabile entro 90 giorni dalla notifica, ciò indipendentemente dal fatto che la rateazione sia stata attivata in fase amministrativa o presso l’agente della riscossione.
In dette casistiche, il datore di lavoro potrà regolarizzare la propria posizione anticipando un numero di rate del piano di ammortamento sufficienti a coprire l’intero ammontare delle quote a carico dovute (circolare Inps n 148/2010).